Novità immobili: cosa prevede la Legge di Bilancio
02 Gennaio 2020
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede una serie di novità in tema di imposizione immobiliare. Nello specifico per la cedolare secca è prevista una riduzione dal 15 al 10%, a regime, della misura dell'aliquota sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (art. 1 c. 6). È stata prorogata al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (art. 1 c. 175). La Manovra ha poi istituito di un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (art. 1 c. 118). Per quanto concerne il bonus facciate: è prevista una detrazione IRPEF del 90% delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici; con le modifiche apportate al Senato si stabilisce che l'agevolazione spetta anche per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna e si limita il bonus agli edifici ubicati in specifiche zone (art. 1 c. 219-224).
Riforma dell'imposizione immobiliare Unificazione dell'Imposta comunale sugli immobili (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI). L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Riduzione dell'aliquota per i fabbricati rurali strumentali e anticipo, al 2022, della deducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali. Tale deducibilità è applicabile anche alle imposte immobiliari istituite dalle Province autonome anche con riferimento al 2018 (art. 1, c. 5). Eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge. Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno (art. 1 c. 738-783).
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