Danno da emotrasfusione: responsabilità del Ministero della salute secondo il criterio della causalità adeguata
09 Gennaio 2020
Deve sostenersi la responsabilità del Ministero della Salute per qualsiasi contagio virale da emotrasfusione nel caso abbia omesso di sorvegliare che fosse accertata dalle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione la presenza dell'antigene Australia a decorrere dalla data di conoscenza del metodo per rilevarla, data che, in base alla citata circolare, può individuarsi già nel 1970. Sussiste infatti in tal caso la colpevolezza del Ministero per aver omesso di prevenire anche il possibile incremento delle probabilità del rischio di altre infezioni virali epidemiologicamente coincidenti con il virus dell'HBV e che pertanto non era inverosimile potessero derivare, secondo il principio per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base al criterio della cosiddetta causalità adeguata per il quale, all'interno della serie causale, gli eventi che appaiono, ad una valutazione “ex ante”, più probabili che non, alla luce della ricerca scientifica e della scienza medica e diagnostica evolutasi in quel periodo, e così cagionato l'aumento della probabilità di contagio anche da HCV e HTV, pur se all'epoca i marcatori per la rilevazione di queste infezioni non erano ancora disponibili. |