Lastrico solare e criterio di riparto per le spese di riparazione o ricostruzione

Redazione scientifica
16 Gennaio 2020

Il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione è quello previsto dall'art. 1126 c.c.

In assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo, considerato che l'esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione, necessarie al fine di evitare il deterioramento del lastrico o della terrazza a livello e il conseguente danno da infiltrazioni, richiede la necessaria collaborazione del primo e del condominio, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione è quello previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

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