Non è necessario che il contenuto dell'accertamento debba riprodurre la prova della fondatezza della pretesa
21 Gennaio 2020
Non è necessario che il contenuto dell'accertamento debba riprodurre la prova della fondatezza della pretesa che, per converso, è affidata all'esito del giudizio ed alla dimostrazione che le parti possono offrire rispetto a quanto indicato nell'atto di accertamento (Cass. 20 gennaio 2020 n. 1133). La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, la CTR aveva errato nel considerare che il contenuto dell'atto doveva riprodurre la prova della fondatezza della pretesa. È infatti necessario unicamente un contenuto “essenziale”; dove, per contenuto “essenziale”, si deve intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultano necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. |