Ipotesi convenzionali di recesso del socio da cooperativa

La Redazione
22 Gennaio 2020

Nelle società cooperative è consentito il recesso ai soci in presenza di una specifica norma di legge o dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c.: diversamente da quanto previsto per le s.p.a., lo statuto può, dunque, ampliare il novero delle cause di recesso previste dalla legge.

Nelle società cooperative è consentito il recesso ai soci in presenza di una specifica norma di legge o dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c.: diversamente da quanto previsto per le s.p.a., lo statuto può, dunque, ampliare il novero delle cause di recesso previste dalla legge.

Deve ritenersi legittimo il recesso dei soci di cooperativa a seguito del cambio di residenza, in quanto previsto dallo statuto; in mancanza di un espresso richiamo, anche per relationem, nello statuto o nell'atto costitutivo della società cooperativa alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, non possono ritenersi vincolanti per i soci, non avendo natura normativa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.