Installazione di pannelli fotovoltaici senza l'autorizzazione dell'assemblea
30 Gennaio 2020
È possibile per il singolo condomino effettuare l'installazione dei pannelli solari per risparmio energetico sul lastrico condominiale senza l'autorizzazione dell'assemblea?
Preliminarmente, si osserva che l'art. 1122-bis, comma 2, c.c. prevede che è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Su tale aspetto, i giudici di merito hanno osservato che la citata disposizione, concedendo la possibilità al condomino di installare pannelli fotovoltaici senza la necessità di ottenere il preventivo consenso dell'assemblea, si pone sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 1102, comma 1, c.c., di cui la prima norma costituisce un'ipotesi applicativa (Trib. Gorizia, 18 luglio 2018, n. 315. Nel caso in esame, il giudice, ha confermato che non era necessaria un'autorizzazione preventiva dell'assemblea. Difatti, in tal giudizio non era stata fornita la prova del fatto che la posa dei pannelli, ad opera del condomino convenuto, avesse leso il decoro architettonico dell'edificio oppure compromesso la stabilità o la sicurezza del fabbricato; parimenti, non era stato dimostrato, a seguito di tale iniziativa, alcun pregiudizio a danno degli altri partecipanti, né alcuna alterazione della destinazione della cosa comune, posto che il tetto condominiale interessato continua ad assolvere la naturale funzione di copertura). Quindi è legittimo l'uso più intenso da parte di un condomino della parte comune lastrico solare o porzione di tetto, ma l'interesse del singolo condomino al maggior godimento della cosa comune deve essere bilanciato con quello degli altri condomini, proprio per non impedirne il pari godimento. È quindi del tutto condivisibile la valutazione di bilanciamento tra l'interesse del singolo condomino e quello cumulativo dei condomini, compresi i loro aventi causa, all'istallazione sulla porzione di tetto di pannelli solari o fotovoltaici, il cui beneficio viene goduto da tutti (App. Milano, 18 maggio 2017, n. 2145). In particolare, occorre anche considerare che il successivo comma della stessa norma (art. 1122-bis, comma 3, c.c.) evidenzia che, in caso si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore, indicando le modifiche e le modalità di esecuzione dei lavori. A Alla luce di tale ultimo principio, invece, è legittima la delibera del condominio che nega il consenso ad un condomino di installare pannelli fotovoltaici sul lastrico comune quando la realizzazione può avere effetti pregiudizievoli per l'edificio e limitare o compromettere il diritto dei singoli condomini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune (Cass. civ., sez. II, ord. 29 novembre 2017, n.28628. In tal vicenda, la struttura messa in opera dal condomino – non un sottile foglio fotovoltaico da porre in aderenza sul tetto, ma una pluralità di pannelli impiantati sullo stesso - appariva del tutto difforme da quanto dal medesimo enunciato e assai più invasiva). In conclusione, l'assemblea di condominio non può vietare l'installazione al singolo condomino di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma può esclusivamente imporre particolari cautele quando tale opera influisca sulle parti comuni. |