Contratti di rete tra professionisti: i chiarimenti del MISE

La Redazione
31 Gennaio 2020

Possono essere costituite reti tra professionisti, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità

Possono essere costituite reti tra professionisti, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità: è quanto afferma il Ministero dello Sviluppo Economico, nel parere n. 23331 del 29 gennaio.

I chiarimenti del MISE giungono in risposta ad un quesito, relativo appunto alla partecipazione di soggetti diversi dalle imprese, ai contratti di rete: le due ipotesi riguardano una rete tra professionisti pura, costituita cioè da soli professionisti, tutti iscritti all'Albo, senza alcuna iscrizione al registro delle imprese, e una rete mista, costituita tra professionisti iscritti all'Albo e imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, imprenditori e società commerciali. Con l'entrata in vigore della legge n. 81/2017, il contratto di rete non è più riservato in via esclusiva alle società e agli imprenditori: l'art. 12, comma 3, infatti, consente ai soggetti che svolgono attività professionale di costituire reti di esercenti la professione o di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste.

Se non ci sono problemi per la costituzione, più problematico è l'aspetto relativo alla pubblicità del contratto di rete: in proposito la norma citata supra richiama l'art. 3, comma 4-ter d.l. n. 3/2009, ai sensi del quale la pubblicità deve essere assolta tramite iscrizione del contratto di rete a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore.

Il Mise rileva, pertanto, che appare possibile, a fini pubblicitari, la sola iscrizione di contratti di rete misti, in quanto dotati di personalità giuridica, mentre non è consentita la pubblicità delle reti di professionisti pure.

Con il parere n. 23330, sempre del 29 gennaio, il MISE si occupa, inoltre, degli adempimenti necessari per la cancellazione di un contratto di rete.

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