Illegittimo realizzare il nuovo accesso sul muro condominiale collegato alla struttura abusiva, su area contigua al condominio
03 Febbraio 2020
Tizio, proprietario di un appartamento, conveniva in giudizio gli eredi di Mevio, chiedendo l'accertamento della insussistenza di una servitù a carico della sua suddetta proprietà immobiliare in conseguenza dell'esecuzione di opere edili in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni e dai confini, instando per la riduzione in pristino, nonché l'accertamento della inesistenza di una servitù di corridoio condominiale, con derivante rimozione delle tubazioni ivi installate dai convenuti. In primo grado, l'adito Tribunale ordinava la demolizione del corpo di fabbrica abusivamente realizzato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In secondo grado, la Corte di appello, in parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti, rigettava la richiesta di rimozione del manufatto costruito in aderenza alla eliminazione delle tubature e dell'apertura della luce a bocca di lupo; tuttavia, accoglieva la domanda dell'originario attore concernente la luce aperta tra le cantine e, per l'effetto, condannava tutti al ripristino della luce. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, la violazione dei limiti posti dagli artt. 1120 e 1102 c.c., nella parte in cui con la sentenza aveva ritenuto che i convenuti potevano aprire un nuovo accesso, sul muro condominiale, collegato alla nuova struttura abusiva, su area contigua al condominio. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il giudice di appello aveva ritenuto legittima la nuova apertura realizzata dai resistenti, modificativa della facciata condominiale, facendo erroneamente applicazione dell'art.1120 c.c., anziché applicando correttamente l'art. 1102 c.c., il quale consente al singolo comunista di porre in essere un maggior uso della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti alla comunione pari uso. Dunque, nel caso di specie, si sarebbero dovuti considerare difettanti i presupposti contemplati dall'art. 1120 c.c. dal momento che l'apertura sulla parete condominiale aveva messo in collegamento l'edificio condominiale con una diversa unità abitativa, sita in una contigua area non condominiale, donde ne era conseguita la creazione di un nuovo accesso all'unità riaccorpata che aveva determinato la contestuale chiusura della presa d'aria di cui godeva la proprietà di Tizio, così venendosi a configurare la violazione dell'art.1102 c.c., poiché era risultato impedito al ricorrente di fruire del pari uso della parete. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con il seguente principio di diritto: “l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla res comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari”. |