Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 4152/2020, depositata il 31 gennaio.
Il fatto. La Corte d'Appello di Torino confermava la condanna di prime cure di alcuni imputati colpevoli di concorso nei reati di frode assicurativa e simulazione di reato. Nel dettaglio, era emerso che gli amministratori di una società di trasporto ed un autista dipendente della medesima società avevano falsamente denunciato ai Carabinieri il furto di un trattore (che in realtà era stato venduto) al fine di conseguire il relativo indennizzo dalla compagnia assicurativa.
Avverso la pronuncia d'appello, il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, della violazione dell'art. 729, commi 1 e 1-ter, c.p.p. in quanto i giudici di merito avrebbero erroneamente utilizzato documentazione di provenienza estera (proveniente dall'acquirente estero e dalle autorità doganali) rinvenuta dall'investigatore privato che la compagnia assicurativa aveva ingaggiato a seguito della denuncia di furto - peraltro sentito come testimone nel giudizio di prime cure – prodotta dalla parte civile. Secondo la difesa, tale documentazione avrebbe dovuto essere acquisita mediante rogatoria internazionale.
Indagini difensive. Il Collegio, ritenendo infondata la doglianza, ricorda che la sanzione dell'inutilizzabilità di atti assunti in mancanza di rogatoria non trova applicazione ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti (Cass. pen. n. 24653/2009). La giurisprudenza ha anche precisato che è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di un'indagine penale e dunque non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali.
Con specifico riferimento alle indagini difensive, viene invece affermato che è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies c.p.p. «atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa».
In conclusione, correttamente il giudice di merito ha acquisito in dibattimento ed utilizzato ai fini della decisione gli atti prodotti dalla parte civile frutto di indagini difensive finalizzate all'accertamento del reato. Resta inoltre escluso ogni dubbio sul fatto che l'investigatore privato ben poteva essere chiamato a deporre sull'esito degli accertamenti effettuati e sul contenuto della propria relazione.
Rigettando infine anche le ulteriori doglianze attinenti alla sussistenza del reato, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(FONTE: dirittoegiustizia.it)