Come liquidare il danno alla capacità lavorativa specifica

07 Febbraio 2020

L'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione del reddito.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 2463/2020, depositata il 4 febbraio 2020.

Il fatto. Un uomo trasportato su un autobus rimaneva danneggiato in un sinistro causato dal conducente dell'autobus stesso, riportando la frattura composta dello scafoide del polso sinistro, da cui derivava una pseudoartrosi e quindi una distrofia simpatica riflessa che comprometteva la funzionalità totale dell'arto. In corso di causa il danno veniva stimato pari a 90 giorni di incapacità totale, 280 giorni di incapacità parziale al 50%, veniva riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 40%, nonché una rilevantissima compromissione della capacità lavorativa dell'uomo (che infatti a seguito degli eventi non fu più in grado di continuare a lavorare come domestico e perse dunque il lavoro).
La Corte d'Appello, oltre a riconoscere il danno non patrimoniale, liquidava il danno patrimoniale da capacità lavorativa prendendo come base di calcolo la retribuzione annua (basata su due buste paga) di € 2.424,24, applicando il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato, moltiplicando quindi il risultato per la percentuale di invalidità del 40% e decurtando infine il tutto del 10%, in virtù dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Ha impugnato per la cassazione della sentenza il danneggiato, ritenendo errata la liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

Criterio del triplo della pensione sociale. Il criterio del triplo della pensione (ora assegno) sociale deve essere applicato non in ogni caso di reddito esiguo, ma quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima. Il ricorrente nel proprio ricorso ha sostenuto che avrebbe errato la Corte Territoriale, in quanto il danno da riduzione della capacità di guadagno doveva essere liquidato in base al triplo dell'assegno sociale, data la modestia del reddito risultante dalla busta paga, anche in virtù del limitato numero di ore e giorni lavorativi (4 ore al giorno, 3 giorni la settimana), tale da rendere la situazione del danneggiato di fatto parificabile a quella di un disoccupato.
La Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo di ricorso.
Premessa l'affermazione che il danno patrimoniale da invalidità debba essere accertato in concreto, e debba dunque essere allegato e provato dal danneggiato, è stato ribadito il principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 8896 del 4 maggio 2016 secondo cui: «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima».
Dunque, a contrario, non può dirsi che questo criterio debba applicarsi indistintamente a tutte le ipotesi di reddito esiguo, ben potendo anche un reddito modesto essere stabile e permanente e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato: spetta al giudice del merito stabilire se, nel caso concreto, il reddito percepito dalla vittima al momento dell'infortunio era saltuario o meno, destinato a crescere o meno, occasionale o meno.

Non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale da essi causato. La Terza Sezione ha, inoltre, ritenuto erronea la statuizione della Corte Territoriale che aveva applicato al danno da capacità lavorativa specifica la stessa percentuale di invalidità del danno biologico (ovvero il 40%).
In realtà un numero percentuale, se può prestarsi a misurare l'invalidità, non può essere riferito all'incapacità lavorativa. È compito del CTU medico-legale quello di riferire al giudice se i postumi di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di aver svolto prima del sinistro (e, per la verità, risulta che nel caso de quo il CTU correttamente avesse espletato il suo incarico, segnalando una «marcatissima compromissione della specifica capacità lavorativa del soggetto»), mentre compito del giudice è quello di determinare se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza alcun riferimento a punti percentuali di incapacità lavorativa specifica.
Dunque la Cassazione ha ritenuto ingiustificata la liquidazione della perdita del guadagno nella misura del 40% di quanto dovuto.

Quale criterio di calcolo per l'attualizzazione dei redditi futuri. La Terza Sezione ha altresì ribadito il principio secondo cui «qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni sulla persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita residua futura» (così già nelle sentenze n. 11439 del 18 novembre 1997, n. 17061 del 11 luglio 2017).
Anche sotto questo profilo è incorsa in errore la Corte d'Appello, che ha liquidato il danno da riduzione della capacità lavorativa solo facendo ricorso al criterio della capitalizzazione, e dunque riferendosi solo al danno futuro, trascurando invece il danno già verificatosi.
Ma non è stato l'unico errore, compito dai giudici di secondo grado, i quali hanno anche applicato, al danno futuro, un criterio di capitalizzazione errato.
Come già espresso in altre sentenze, infatti, non possono più essere utilizzati i coefficienti di capitalizzazione approvati col R.D. 9 ottobre 1922 n. 1402, in quanto sono non più idonei a garantire un effettivo e corretto risarcimento del danno, a causa sia della diminuzione dei saggi di interesse che dell'aumento della vita media (in questo senso si vedano le sentenze n. 30615 del 4 ottobre 2015, n. 9048 del 12 aprile 2018 e da ultimo n. 14891 del 31 maggio 2019).
Il giudice di merito, nella liquidazione, è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritenga preferibili, a condizione che siano aggiornati e scientificamente corretti (ad esempio, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina, come ad esempio quelli dell'incontro di studio del Csm tenuto a Trevi in data 30 giugno – 1 luglio 1989).

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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