Le attestazioni di conformità del difensore nella disciplina speciale sul processo civile telematico

Ileana Fedele
12 Febbraio 2020

L'autore delinea le specifiche fattispecie in cui può esplicarsi il potere di autentica del difensore (e di altri soggetti qualificati) nel processo civile telematico, per poi illustrare le modalità espressamente previste per procedere a tali attestazioni secondo la disciplina speciale rispetto a quella prevista dal c.a.d. In chiusura, un breve cenno ai conseguenti riflessi applicativi nel giudizio in Cassazione, ove l'esigenza di “convertire” il documento informatico nel tradizionale supporto cartaceo attraverso l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale digitale è (almeno allo stato), per così dire, strutturale, dal momento che non è ancora ammesso il deposito telematico.
La disciplina presupposta contenuta nel c.a.d.

La normativa speciale sul PCT in tema di attestazioni di conformità presuppone la disciplina sulle copie informatiche ed analogiche stabilita dal c.a.d., sintetizzabile come segue:

  1. Copia informatica di documento analogico

    (art. 22 c.a.d.): è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico (i.e. cartaceo) da cui è tratto (art. 1 c.a.d.). Tali copie, se rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., se ad esse è apposta o associata, da parte di colui che le spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formata, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'art. 71 c.a.d. con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. Se sono copie per immagine (vale a dire ottenute di norma tramite scansione dell'atto cartaceo; in questo caso il documento informatico ha contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto: art. 1 c.a.d.), hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le linee guida stabilite ai sensi dell'art. 71 c.a.d. (art. 22, comma 2). Inoltre, le copie per immagine estratte nel rispetto delle linee guida ex art. 71 c.a.d. hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3). Infine, le copie formate secondo le modalità esposte sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico (art. 22, comma 4).
  2. Copia analogica di documento informatico

    (art. 23): si tratta della riproduzione su supporto cartaceo, normalmente tramite stampa, di documenti digitali. Tali copie (anche se concernono un documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1). In ogni caso, le copie conformi alle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2).
  3. Copia informatica di documento informatico

    : è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (art. 1 c.a.d.). Da esse si distingue il duplicato informatico, che è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (art. 1 c.a.d.). Le copie informatiche di documenti informatici ed i duplicati, dunque, hanno un contenuto uguale e si differenziano solo per la sequenza binaria, cioè di bit, totalmente diversa. Attraverso una funzione matematica (funzione di hash) è possibile generare l'impronta del file, vale a dire la sequenza di simboli binari (bit) che identifica in maniera univoca il documento informatico. Unico elemento, allora, per identificare il duplicato informatico è proprio l'impronta dei file. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 c.a.d. (art. 23-bis, comma 1). Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle linee guida di cui all'art. 71 c.a.d., hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta (art. 23-bis).
L'ambito del potere di autentica del difensore nella disciplina speciale sul PCT

Per rendere più agevole e snella per gli utenti l'interazione con il sistema giustizia, riducendo le ipotesi di accesso agli uffici per adempimenti che possono essere eseguiti a distanza ovvero del tutto eliminati, il legislatore, nell'ambito della normativa speciale sul PCT, ha conferito agli avvocati e, in taluni casi, ad altri soggetti qualificati ad agire nel processo, il potere di attestare la conformità della copia (informatica o analogica) all'atto originale, con espresso riconoscimento, a tal fine, della qualità di pubblico ufficiale.

Segue. Il potere di autentica ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012

Con il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore ha sancito l'

equiparazione all'originale

delle «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici» ancorché prive della firma digitale del cancelliere. Inoltre, il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. In tal modo, ai sensi della citata disposizione, «le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale».

Pertanto, l'ambito di applicazione del

potere di autentica conferito ai difensori ed agli altri soggetti

ivi indicati

si estende a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico

, sia perché originariamente depositati in formato digitale sia perché depositati in formato cartaceo e successivamente digitalizzati dal cancelliere, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44; a tale ultimo riguardo, la norma ha cura di precisare che la copia informatica contenuta nel fascicolo informatico equivale all'originale ancorché priva della sottoscrizione del cancelliere proprio al fine di evitare il rischio che la mancanza della firma possa condizionare l'operatività della disposizione. L'elemento distintivo non risiede dunque nella modalità di redazione originaria dell'atto (cartacea o digitale) bensì nella sua inclusione o meno nel fascicolo informatico; analogamente, non rileva che, accanto al fascicolo informatico - la cui formazione è comunque prevista a sensi dell'art. 9, comma 1, del d.m. n. 44/2011 - continui ad esistere anche il fascicolo cartaceo, la cui tenuta è assicurata proprio per gli atti che le parti ed il giudice hanno facoltà di depositare ancora in formato cartaceo.

Il potere di attestazione, dunque, non incontra alcuna espressa delimitazione di carattere temporale (non si rinviene alcun elemento che valga a circoscrivere l'applicabilità della norma ai soli procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2014) ma pone, invece, l'accento sul contenuto del “fascicolo informatico”, come chiarito da Cass. civ., 8 novembre 2017, n. 2647. E ciò è coerente anche con la ratio della norma, che è quella di massimizzare le potenzialità del PCT consentendo al difensore (ed alle ulteriori categorie di utenti qualificati) non solo di consultare gli atti da remoto, attraverso l'accesso al fascicolo informatico, bensì anche di poterne effettuare un diretto utilizzo (ai fini della notifica, etc.) con la possibilità di estrarne copia ed attestarne direttamente la conformità, senza necessità di accedere all'ufficio giudiziario per richiedere ed ottenere la copia autentica.

La disposizione originaria, benché immutata nell'impianto fondamentale sinora esaminato, ha subito una serie di modifiche.

Infatti, in sede di conversione del d.l. n. 90/2014 nella l. n. 114/2014, il comma 9-bis è stato modificato (a decorrere dal 19 agosto 2014) nella parte relativa ai duplicati: in luogo del rinvio alla disciplina prevista dal c.a.d. sono state stabilite direttamente le condizioni per la produzione del duplicato.

Successivamente, con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, il comma 9-bis è stato ulteriormente modificato (a decorrere dal 27 giugno 2015) per estendere il potere di autentica anche al «dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente».

Infine, in sede di conversione del d.l. n. 83/2015 nella l. 6 agosto 2015, n. 132, il comma 9-bis ha subito un intervento aggiuntivo (a decorrere dal 21 agosto 2015), nel senso che al primo periodo, dopo le parole: “presenti nei fascicoli informatici” sono state inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “firma digitale del cancelliere” sono state aggiunte, in fine, le seguenti: “di attestazione di conformità all'originale”: pertanto, l'equiparazione all'originale è stata estesa anche alle copie informatiche di atti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche; inoltre, è stato ulteriormente chiarito che l'equiparazione all'originale delle copie informatiche degli atti contenuti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche prescinde dalla sottoscrizione per autentica del cancelliere.

Con riferimento all'innovazione relativa alle copie informatiche degli atti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche occorre rilevare che non è stato modificato coerentemente il potere di autentica dei difensori (non essendo stato inserito il relativo riferimento nella seconda parte del comma 9-bis); sicché, in assenza di tale integrazione, parrebbe dubbio che il difensore e gli altri utenti qualificati possano avvalersi dell'estensione contenuta nel primo periodo della norma per attestare la conformità delle copie agli atti di parte e provvedimenti del giudice allegati alle comunicazioni tramite PEC.

In sintesi, nell'

interpretazione del potere di autentica

in esame è preliminare l'individuazione della norma vigente al momento del compimento dell'atto, tenuto conto delle diverse modifiche intervenute e sopra illustrate.

All'esito dell'

inquadramento del caso nel regime temporale di riferimento

, occorre considerare:

  • il soggetto che esercita il potere di autentica, attribuito al difensore, al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente (dal 27 giugno 2015), al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale;
  • l'oggetto cui si estende il potere di autentica, costituito dal fatto che si tratti di “atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo”, depositati nell'ambito di procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, nei processi esecutivi e nelle procedure concorsuali, onde il potere di autentica non è esteso ai documenti depositati, sebbene contenuti nel fascicolo informatico;
  • la condizione, costituita dal fatto che si tratti di atti contenuti nel fascicolo informatico (perché originariamente digitali ovvero perché digitalizzati dal cancelliere), senza limitazioni rispetto all'epoca di instaurazione del procedimento; non sembra, invece, possibile l'attestazione di conformità rispetto agli atti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, pur equiparati dalla norma agli originali (a decorrere dal 21 agosto 2015), stante il mancato allineamento della seconda parte della disposizione al primo periodo;
  • le eccezioni al potere di autentica, rappresentate dai provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice e dalle copie esecutive (v. in proposito il chiarimento contenuto nella circolare ministeriale del 23 ottobre 2015, con riferimento all'art. 153 disp. att. c.p.c.: «le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia»).
Segue. Il potere di autentica ai sensi dell'art. 16-decies del d.l. n. 179/2012

Con d.l. n. 83/2015, conv. con modif. nella l. n. 132/2015, è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di certificazione a cura del difensore e delle altre categorie di utenti qualificati (il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale), con decorrenza dal 27 giugno 2015.

Infatti, con l'art. 16-decies del d.l. n. 179/2012, cit., è stato previsto il

potere di accertare la conformità della copia informatica all'originale analogico notificato con modalità tradizionali

al fine di poter provvedere agevolmente al deposito telematico. Si tratta dei casi - non infrequenti - in cui occorra notificare l'atto a persona (anche giuridica) che non abbia un indirizzo PEC censito in pubblici registri ai sensi dell'art. 16-terdel d.l. n. 179/2012, cit.: infatti, la notifica non potrà che essere eseguita con modalità tradizionali e se l'atto da notificare è un atto introduttivo, come l'atto di citazione, il difensore non potrà che redigerlo in modalità analogica, perché non è previsto il potere di attestare la conformità della copia analogica estratta dall'originale informatico al di fuori dell'ipotesi regolata dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, cit.; una volta eseguita la notifica, il difensore potrà estrarre una copia informatica dell'originale dell'atto notificato attestandone la conformità ai fini del deposito telematico.

In sede di conversione del d.l. n. 83/2015 nella l. 6 agosto 2015, n. 132, la disposizione è stata modificata (a decorrere dal 21 agosto 2015) nel senso di generalizzare il potere di autentica ai fini del deposito telematico, estendendolo alle copie informatiche «di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme».

È chiara, dunque, la volontà del legislatore di

agevolare la diffusione del deposito telematico

consentendo al soggetto che detenga l'atto in formato cartaceo (originale o copia conforme) di estrarne una copia informatica e di provvedere direttamente ad attestarne la conformità, senza necessità ricorrere all'intervento di un pubblico ufficiale, a norma dell'art. 22 c.a.d.

La modifica, comunque, non estende il potere di autentica ai documenti ovvero agli atti dell'ausiliare del giudice.

Segue. Il potere di autentica ai sensi della l. n. 53/1994

Nell'ambito della sezione VI del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, con l'art. 1, comma 19, n. 2), della l. 24 dicembre 2012, n. 228, è stato inserito l'art. 16-quater, che, a sua volta, ha introdotto l'art. 3-bis nella l. 21 gennaio 1994, n. 53, sulle modalità per effettuare in proprio notifiche telematiche a mezzo PEC.

In particolare, per quanto qui rileva, il comma 2 dell'art. 3-bisdella l. n. 53/1994, nel disciplinare il caso della notifica telematica di un atto predisposto in formato cartaceo, autorizza il difensore ad estrarne copia informatica attestandone la conformità all'originale. Il predetto comma è stato modificato in sede di conversione del d.l. n. 83/2015 nella l. n. 132/2015, nella parte relativa alle

modalità di effettuazione dell'attestazione

, sostituendo l'originario rinvio al c.a.d. con il rinvio all'art. 16-undeciesdel d.l. n. 179/2012 cit., (su cui vedi infra § 4.).

Inoltre, per assicurare la funzione che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) ed in genere di impugnazione (art. 123 disp. att. c.p.c.), svolge l'ufficiale giudiziario (il quale, subito dopo la notificazione, provvede a depositare apposito avviso nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento opposto o impugnato), all'art. 9 della l. n. 53/1994 – che già stabiliva che dovesse essere l'avvocato notificante, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso la cancelleria del predetto giudice - è stato aggiunto dall'art. 16-quater, cit., un comma 1-bis, del seguente tenore: «Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82». Pertanto, all'avvocato è stato conferito il potere di autentica delle copie cartacee del messaggio PEC e dei suoi allegati (in particolare, dell'atto da notificare), oltre che delle ricevute che comprovano l'avvenuta notifica affinché provveda a curarne il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso in cui non sia possibile effettuare il deposito telematico.

Il rinvio all'art. 23, comma 1, del c.a.d., ha indotto il legislatore a modificare in coerenza l'art. 6 della l. n. 53/1994, riconoscendo

all'avvocato la qualifica di pubblico ufficiale quando compie le attestazion

i di cui agli artt. 3-bis e 9 della medesima legge.

Successivamente, in sede di conversione del d.l. n. 90/2014 nella l. n. 114/2014, l'ambito originario di applicazione del potere di attestazione introdotto dal comma 1-bis dell'art. 9 è stato esteso a tutti i casi in cui il difensore proceda ad una notifica a mezzo PEC, con l'inserimento all'art. 9 della l. n. 53/1994 di un ulteriore comma, 1-ter, in base al quale «In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis».

Va, però, sottolineato che la possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è residuale. Per i procedimenti innanzi ai tribunali ed alle Corti di appello è possibile il deposito telematico del messaggio PEC e dei suoi allegati dall'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche (15 maggio 2014), emanate con decreto del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014; infatti, il nuovo decreto, sostituendo il precedente provvedimento del 18 luglio 2011, ha incluso fra i formati dei documenti informatici allegati, ai sensi dell'art. 13, anche i file con estensione ".msg" e ".eml", vale a dire i file contenenti messaggi di posta elettronica. Pertanto, innanzi ai predetti uffici la prova della notifica a mezzo PEC deve essere fornita esclusivamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 5, del decreto 16 aprile 2014, potendosi ipotizzare il ricorso alla prova cartacea solo in casi eccezionali e contingenti che devono attenere alle condizioni dell'ufficio ovvero al sistema informatico della giustizia ma non anche ad impedimenti soggettivi o a carenze organizzative dell'avvocato.

Innanzi agli altri uffici, come ad esempio innanzi alla Corte di cassazione, ufficio presso il quale, allo stato, non è possibile il deposito telematico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179/2012 cit., la prova della notifica telematica dovrà essere fornita in modalità cartacea, in base alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della l. n. 53/1994.

Le modalità dell'attestazione di conformità nel PCT

Con il d.l. n. 83/2015 cit., è stato inserito l'art. 16-undecies nel corpo del d.l. n. 179/2012 cit., con la finalità di

prevedere per l'attestazione di conformità da parte dei difensori una disciplina unica

, speciale rispetto a quella prevista dal c.a.d. e dalle relative specifiche tecniche.

Era, infatti, insorta una questione interpretativa circa la necessità o meno che le attestazioni rilasciate dagli avvocati a norma dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, cit., - sul potere di autentica degli atti contenuti nei fascicoli informatici - (v. supra § 3.1.) dovessero rispettare le disposizioni emanate con il d.P.C.M. 13 novembre 2014 in attuazione dell'art. 71 c.a.d.; analoga questione si era posta per le attestazioni previste dalla l. n. 53/1994, con particolare riferimento a quella ex art. 3, comma 2-bis, della l. n. 53/1994 (vale a dire quando l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico: v. supra § 3.3.) che rinviava espressamente all'art. 22, comma 2, del c.a.d. Proprio per superare l'incertezza derivante dall'applicazione o meno della disciplina attuativa del c.a.d., il legislatore ha provveduto ad introdurre appositamente l'art. 16-undeciesdel d.l. n. 179/2012 cit.

La modalità di attestazione sono, dunque, stabilite in via speciale per il PCT e valgono per tutte le ipotesi di attestazione previste dalla apposita sezione del d.l. n. 179/2012 (vale a dire: art. 16-bis, comma 9-bis, ed art. 16-decies), del c.p.c. (vale a dire: art. 83 c.p.c., attestazione di conformità della procura conferita su supporto cartaceo; nel processo esecutivo è attribuito al difensore il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti indicati dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c. anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'art. 16-decies) e dell'art. 3-bis, comma 2, della l. n. 53/1994.

L'attestazione può essere contenuta nella medesima copia o in foglio separato, ma se la copia è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità deve essere inserita nella relata (e, dunque, in documento separato).

In sede di conversione del d.l. n. 83/2015 cit. sono state introdotte alcune modificazioni, da un lato estendendo la disposizione a tutte le ipotesi di attestazione di cui alla l. n. 53/1994, dall'altro sostituendo la formula «l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce» - reputata equivoca e non idonea a superare il dubbio circa la necessità di rispettare comunque le regole tecniche emanate in attuazione del c.a.d. - con il rinvio ad apposite specifiche tecniche emanate dal Responsabile S.I.A. del Ministero della giustizia; inoltre, è stata generalizzata la qualifica di pubblico ufficiale, in precedenza contenuta solo nell'art. 6 della l. n. 53/1994.

Le specifiche tecniche sono state emanate con decreto del 28 dicembre 2015 del Direttore Generale S.I.A. (pubblicato nella G.U. del 7 gennaio 2016 e sul portale dei servizi telematici ai sensi dell'art. 34 del d.m. n. 44/2011 il successivo 8 gennaio 2016, entrato in vigore il 9 gennaio 2016).

Pertanto,

secondo le disposizioni attualmente in vigore, le modalità di attestazione possono essere così sintetizzate

:

  • copia analogica

    (art. 16-undecies, comma 1): l'attestazione sulla copia cartacea - ovviamente da sottoscrivere con firma autografa - può essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima (mediante spillatura ed eventualmente timbro di congiunzione). Si applica nelle ipotesi di deposito cartaceo (ad es. copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico), notifica a mezzo ufficiale giudiziario (nel caso di destinatario sprovvisto di indirizzo PEC), deposito cartaceo della prova della notifica a mezzo PEC ove non sia possibile il deposito per via telematica (come ad es. presso la Corte di cassazione);
  • copia informatica

    (art. 16-undecies commi 2 e 3): l'attestazione è apposta nel medesimo documento informatico (art 16-undecies, comma 2) ovvero su documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche contenute nel decreto del 28 dicembre 2015. Con tale decreto è stato inserito nel corpo del provvedimento del 16 aprile 2014 l'art. 19-ter che disciplina le modalità di attestazione di conformità apposta su documento informatico separato. In particolare, il documento informatico deve essere in formato pdf, contenere una descrizione sintetica del documento di cui si sta attestando la conformità, contenere il nome del file, essere sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o con firma elettronica qualificata (art. 19-ter comma 1). L'attestazione di conformità può essere riferita ad una pluralità di documenti (in tal modo si evita la redazione di un'attestazione separata per ogni documento oggetto di autenticazione).

Infine, occorre sottolineare che il duplicato informatico (v. supra § 2.) non necessita di attestazione di conformità. Infatti, a seguito di adeguamento dei sistemi informatici, dal marzo 2015 tutti gli atti principali nativi digitali contenuti nei fascicoli informatici possono essere estratti dall'avvocato costituito come duplicati senza necessità di fare attestazioni di conformità. Possono essere estratti anche i duplicati di copie informatiche di atti cartacei scansionati ed acquisiti al fascicolo informatico, copie che equivalgono all'originale cartaceo ai sensi della prima parte dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, cit.

Applicazioni nel giudizio in Cassazione

Pur nei ristretti margini consentiti dalla presente trattazione, non può non accennarsi alle applicazioni della normativa in esame nel giudizio in Cassazione, ove l'

inammissibilità del deposito telematico

ha comportato la necessità che gli atti digitali vengano sistematicamente riversati nella tradizionale forma cartacea, proprio avvalendosi dell'apposito potere di certificazione.

Per limitare la disamina all'ipotesi che ha assunto maggiore rilievo, l'attestazione ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994 (v. supra § 3.3.) è stata oggetto di diverse pronunce, che hanno fatto applicazione della predetta disposizione non solo nel significato più immediato, come strumento previsto per comprovare la notifica telematica nel caso di impossibilità del deposito telematico, ma anche come mezzo (indiretto) per depositare in copia analogica autenticata il ricorso per cassazione predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC (Cass. civ., 22 dicembre 2017, n. 30918), oltre che per soddisfare l'onere di deposito di copia autentica della decisione impugnata ove notificata telematicamente (Cass. civ., 22 dicembre 2017, n. 30765), per evitare la sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.

Nondimeno, le difficoltà dovute alla perdurante impossibilità del deposito telematico in Cassazione e la complessità della conseguente necessità di provvedere ogni volta all'attestazione di conformità delle copie cartacee all'originale digitale, hanno indotto le

Sezioni Unite

(Cass. civ., 24 settembre 2018, n. 22438) ad accedere ad un'interpretazione maggiormente improntata a salvaguardare il «diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 CEDU)». Infatti, per corrispondere a tale finalità, è stata attribuita efficacia sanante - così escludendo la sanzione di improcedibilità del ricorso - al mancato disconoscimento da parte del controricorrente della conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del c.a.d., sul rilievo che il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente tale verifica di conformità e, ove del caso, di contestarla. Pertanto, il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale è stata reputata idonea a configurare, là dove se ne presenti l'eventualità, “una fattispecie a formazione progressiva”, che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole; con la conseguenza che, ove il destinatario della notifica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell'ipotesi di più destinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente potrà depositare l'attestazione di conformità sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente sarà tenuto a fare anche nell'ipotesi di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Pertanto, nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l'improcedibilità, dovrà attivarsi e depositare l'attestazione di conformità entro i predetti termini.

Sulla scia di tale fondamentale pronuncia è stata riesaminata anche la questione delle

modalità di deposito della copia autentica della decisione impugnata notificata telematicamente

, giungendo ad applicare il medesimo principio dell'efficacia sanante della non contestazione del controricorrente ovvero dell'attestazione ora per allora (Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312). In motivazione, è stato dato ampio risalto alla peculiarità della fattispecie, stante l'impossibilità della Corte di procedere alla verifica diretta sull'originale nativo digitale, così, da un lato, giustificando «l'inserimento nel circuito processuale della collaborazione del depositante dell'atto e del controricorrente», dall'altro circoscrivendo espressamente la portata del principio alle situazioni in cui «ci si trovi in ambiente digitale».

Pertanto, la disciplina sulle attestazioni di conformità ha rappresentato l'occasione per un'interpretazione fortemente evolutiva - in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale - valorizzando il mancato disconoscimento della conformità della copia semplice, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del c.a.d., in materia tradizionalmente sottratta alla disponibilità delle parti, come quella sulla improcedibilità.

Fonte: Il Processo Civile

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