Sull'interpretazione del concetto di “sussistenza del fatto”

18 Febbraio 2020

Sul concetto di "fatto", va sottolineato che, in sede di legittimità, si è affermata la tesi che la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, oltre che quella della assenza ontologica del fatto...

Il caso. Il Tribunale di Napoli dichiarava illegittimo il licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. a E.G. per avere riportato sentenza di applicazione della pena per fatti non compiuti in connessione del rapporto di lavoro. La Corte di appello di Napoli escludeva ogni tutela reintegratoria e, ritenuto di dovere applicare la tutela indennitaria cd. forte di cui al citato art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, aumentava a dodici mensilità l'indennizzo in favore di E.G.

La decisione di secondo grado veniva cassata dalla Suprema Corte e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione la quale accoglieva il reclamo proposto da E.G. e dichiarava l'illegittimità del licenziamento; annullava il recesso e condannava la società a reintegrare il lavoratore nel pregresso posto nonché a risarcire il danno quantificato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale.

Sull'interpretazione del concetto di “sussistenza del fatto”. Sul concetto di "fatto", va sottolineato che, in sede di legittimità, si è affermata la tesi che la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, oltre che quella della assenza ontologica del fatto, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non certamente disciplina un concetto di "fatto giuridico".

Può, quindi, affermarsi che l'indagine che avrebbe dovuto compiere la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, era quella di valutare se il fatto addebitato, certamente sussistente nella sua materialità, presentasse o meno quei caratteri di illiceità ovvero se rientrasse la fattispecie nell'ambito operativo delle "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970, che giustifica, di contro, una tutela indennitaria forte ma non quella reintegratoria.

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