Gli arretrati con tassazione separata dei giudici tributari

La Redazione
20 Febbraio 2020

In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, non sono compresi tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata, ex art. 17 d.P.R. n. 917/1986, gli emolumenti per i quali il ritardo nella corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia considerato fisiologico alla natura del rapporto dal quale derivano. Qualora, invece, sia superato il limite del ritardo fisiologico, gli emolumenti sono soggetti a tassazione separata. Ad affermarlo è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3581/20, depositata lo scorso 13 febbraio.

In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, non sono compresi tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata, ex art. 17 d.P.R. n. 917/1986, gli emolumenti per i quali il ritardo nella corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia considerato fisiologico alla natura del rapporto dal quale derivano. Qualora, invece, sia superato il limite del ritardo fisiologico, gli emolumenti sono soggetti a tassazione separata.

Ad affermarlo è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3581/20, depositata lo scorso 13 febbraio.

Il caso. Un giudice, componente di una commissione tributaria, chiedeva il rimborso delle ritenute subite in eccesso nell'anno di imposta 2011 sostenendo che la trattenuta era stata effettuata sui compensi variabili al secondo semestre dell'anno 2010, indebitamente assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla Commissione in prime cure con decisione che, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla competente CTR. In particolare, i Giudici d'appello, sostenevano che i compensi dei giudici tributari corrisposti in periodi successivi a quelli di riferimento dovevano comunque essere assoggettati a tassazione separata con i limiti della cosiddetta cassa allargata, entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Avverso tale pronuncia è la stessa Agenzia delle Entrate a chiedere l'intervento dei Giudici di legittimità, denunciando violazione di legge non essendovi i presupposti per l'applicabilità del regime di tassazione separata quando, come nel caso in esame, il pagamento degli emolumenti variabili relativi al quarto trimestre dell'anno, ottobre-novembre-dicembre, determinabili solo dopo la fine dell'anno solare deve considerarsi fisiologico se effettuato nel periodo di imposta successivo a quello di riferimento, ovvero dopo il 12 gennaio dell'anno successivo.

Gli emolumenti soggetti a tassazione separata. Intervenuti sulla questione, i Giudici della Suprema Corte, per dirimere la controversia, tentano di definire la nozione di “ritardo fisiologico”; a tal proposito, non essendo prevista nessuna specifica disposizione normativa, tale lacuna può essere colmata attraverso l'intervento surrogatorio del Giudice, che trova la sua legittimazione negli artt. 1183 c.c. e 97 Cost..

I Supremi Giudici, pertanto, affermano che, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, non sono compresi tra i redditi arretrati assoggettabili a tassazione separata, ex art. 17 d.P.R. n. 917/1986, gli emolumenti per i quali il ritardo nella corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia considerato fisiologico alla natura del rapporto dal quale derivano, «e cioè sia la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione e effettiva liquidazione».


Applicando tale principio alla fattispecie concreta, il motivo di impugnazione dell'Agenzia va rigettato, poiché si discute degli emolumenti relativi al secondo semestre del 2010, corrisposti il 30 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione, dunque è stato superato il limite del ritardo fisiologico, oltre il quale i compensi sono qualificabili come redditi arretrati, soggetti a tassazione separata.

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