Modifiche al regolamento Crowdfunding della Consob

La Redazione
21 Febbraio 2020

La delibera della Consob n. 21259 del 6 febbraio 2020, recante modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali online (c.d. regolamento crowdfunding), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020.

La delibera della Consob n. 21259 del 6 febbraio 2020, recante modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali online (c.d. regolamento crowdfunding), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020. Sono state così adeguate le disposizioni regolamentari in virtù della novità introdotte dal d.lgs. n. 165/2019 (c.d. correttivo MiFID). La delibera è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U..

I gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del TUF, hanno tempo fino al 1° luglio 2020 per adeguarsi alla nuova disposizione regolamentare.

Tra le modifiche introdotte, il nuovo art. 7-bis del regolamento, in tema di requisiti patrimoniali per i gestori, prevede che «1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che preveda:

a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno 20mila euro e

b) per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno 1 milione di euro all'anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, e di almeno 500mila euro all'anno per gli altri gestori.

2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto».

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