Si fa male scivolando sul pavimento condominiale bagnato: il danneggiato doveva fare più attenzione?

25 Febbraio 2020

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

La Sez. VI civile della Cassazione (ordinanza n. 4129/2020 depositata il 18 febbraio) ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di responsabilità da cose in custodia.

Il caso. L'attore - che uscendo una mattina dall'appartamento della zia, era scivolato nell'androne del palazzo condominiale a causa del pavimento bagnato, fratturandosi tibia e perone – aveva convenuto in giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni, sia l'amministratore del condominio, sia l'impresa di pulizie.
In primo grado la domanda risarcitoria veniva accolta; decisione tuttavia riformata in appello.
Infatti, la Corte territoriale giungeva ad una opposta statuizione facendo applicazione di diversi principi giurisprudenziali, di valorizzazione dei concetti di pericolosità intrinseca della res, di prevedibilità dell'evento dannoso e di dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, ritenendo quindi che fosse onere del danneggiato dare la prova specifica del nesso causale tra danno ed evento implicante la prova della sussistenza di una pericolosità intrinseca dei luoghi tale da rendere inevitabile l'evento; prova che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori evidenziati, era mancata.
Seguiva il ricorso per cassazione.

Il giudizio “di fatto” non può essere riesaminato. Anzitutto la Cassazione ribadisce l'impossibilità di valutare il giudizio di fatto svolto dai giudici di merito. Al Giudice di legittimità non è infatti conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma il solo controllo, sotto il profilo logico-formale, della motivazione, e censurarla laddove la stessa risulti graficamente assente, ovvero incoerente sul piano fattuale o più strettamente giuridico.

L'errore dei giudici di merito: non è stata soppesata l'efficienza causale del comportamento del danneggiato. Secondo gli Ermellini la Corte territoriale ha comunque espresso un giudizio errato perché ha ritenuto la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione dei luoghi.
Certo, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quindi, quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l'obbligo dell'adozione di cautele.
Ma secondo la Cassazione, nel caso di specie, proprio perché non vi era presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l'umidita successiva al lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicché l'efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo.

L'articolato principio di diritto in materia. La sentenza qui segnalata richiama in conclusione l'articolato principio di diritto già espresso in una precedente sentenza (viene menzionata espressamente Cass. civ., n. 2480/2018), secondo cui la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:
- l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Il rinvio al giudice di merito. In conclusione, il Giudice di merito dovrà valutare la fattispecie alla stregua del principio di cui al precedente giurisprudenziale appena richiamato, valutando così se vi è caso fortuito, concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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