Novità in materia di regime forfetario dopo la Legge di bilancio 2020
25 Febbraio 2020
Con la Risoluzione n. 7/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime forfetario alla luce delle modifiche relative ai requisiti di accesso e alle clausole di esclusione introdotte con la Legge di bilancio 2020.
Requisiti di accesso. Con riferimento ai requisiti di accesso, l'art. 1, comma 692, della Legge di bilancio ha previsto che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a € 20.000 euro. Cause di esclusione. Per quanto concerne poi le cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Non discostandosi, sostanzialmente, dall'ipotesi prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario. Permanenza nel regime e verifica del superamento delle soglie. Infine, con riferimento all'eventuale contrasto con lo Statuto del contribuente, l'Agenzia delle Entrate osserva che le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020 al regime forfetario non impongono alcun adempimento immediato, garantendo così la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per usufruire del forfait. Infatti, sia il requisito di accesso che la causa di esclusione impongono una verifica dell'eventuale superamento delle soglie previste.
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