Il danno morale si aggiunge a quello biologico
26 Febbraio 2020
Con la sentenza n. 4099/2020, la Corte di Cassazione reinterpreta le sentenze “San Martino”.
Un danno profondo Una dipendente di una nota compagnia croceristica aveva subito violenza sessuale da parte di due colleghi e si rivolgeva al Giudice del Lavoro per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2049 c.c., secondo cui il datore di lavoro è responsabile (indiretto) del fatto illecito commesso da un dipendente nell'esercizio delle sue mansioni.
L'analisi tradizionalista dei giudici di merito Il giudice di primo grado, accertati postumi di carattere permanente, riconosceva alla lavoratrice due poste di danno: uno biologico, pari al 15%, liquidato secondo il sistema del c.d. punto variabile (tabelle del Tribunale di Milano), e l'altro non patrimoniale alla vita di relazione, individuato e liquidato in misura eguale al primo.
Il danno morale soggettivo…ontologicamente diverso da quello esistenziale e biologico Il ragionamento della Corte di Cassazione parte dal principio: il nostro ordinamento riconosce il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva (così SS.UU. 26972/2008). Ciò significa che il giudice è tenuto a valutare congiuntamente, ma in maniera distinta, la fenomenologia della lesione, indagando l'aspetto dinamico relazionale (atto ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) e quello interiore (da identificarsi come danno morale, derivato dal dolore, dalla disperazione, dalla vergogna, dalla disistima di sé). In altri termini, il giudice deve valutare tutte le conseguenze peggiorative dell'evento dannoso (omnicomprensività), evitando però di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio (unitarietà).
Le istruzioni Rilevata la mancata considerazione dell'aspetto interiore del danno da parte della Corte d'Appello, la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata, invitando i giudici a riconsiderare le componenti del danno: ferma restando la voce di danno biologico, riconosciuto nella misura del 15% e congruamente incrementato del 50%, La Corte d'Appello dovrà provvedere alla liquidazione di un'autonoma voce di danno per il pregiudizio intrinseco, personale, connesso alla sofferenza interiore della danneggiata, valutata in considerazione della sua giovane età e della sua situazione familiare.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |