In caso di sentenza ex art. 2932 c.c. le agevolazioni prima casa spettano anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
28 Febbraio 2020
In caso di sentenza costitutiva della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c., il diritto alle agevolazioni sulla prima casa con il possesso dei relativi presupposti può essere dichiarato dal neoproprietario fino alla registrazione della sentenza anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 5349/20 depositata il 27 febbraio, ha accolto il ricorso di un contribuente e, decidendo nel merito, gli ha riconosciuto le agevolazioni sulla prima casa.
Agevolazioni prima casa: presupposti. Sul punto si ricorda che la Nota II bis) posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse a condizione che:
Il caso concreto. Ribaltato dunque l'esito della CTR Lazio che aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'agevolazione in quanto il contribuente non aveva reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi ad Autorità diversa da quella che aveva emesso il provvedimento giudiziario costitutivo ai sensi dell'art. 2932 c.c..
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ed in assenza di una disciplina espressa, precisa quelli che devono essere i requisiti della dichiarazione da rendere sino al momento della registrazione della sentenza, ovvero deve essere resa con modalità tali da garantirne la certezza (quanto al suo contenuto) e la riferibilità soggettiva (quanto al suo autore). E non c'è dubbio che una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 possieda tali caratteristiche ove si considerano anche gli effetti penali scaturenti da una dichiarazione mendace (cfr. Cass. pen. n. 30099/18). La questione va quindi risolta col seguente principio di diritto: "in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore".
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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