Ai fini TARSU il B&B è equiparabile all'albergo

La Redazione
02 Marzo 2020

In tema di TARSU, il Legislatore ha previsto la possibilità, per l'ente impositore, di determinare la tariffa relativa all'immobile non in base alla sua destinazione d'uso ma in base all'attività economica o professionale concretamente esercitata al suo interno. Il problema si pone, secondo la Cassazione, quando non esiste una qualificazione valida su tutto il territorio nazionale dell'attività economica esercitata, come nel caso, ad esempio, dei B&B.

La Commissione Tributaria Provinciale annullava l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, proprietario di un B&B, relativo alla TARSU dovuta per l'anno 2012. Proposto appello dal Comune, la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva.

Avverso quest'ultimo provvedimento, l'Ente propone ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993 che prevede la possibilità, per l'ente impositore, di determinare la tariffa relativa all'immobile non in base alla sua destinazione d'uso ma in base all'attività economica o professionale concretamente esercitata al suo interno e l'errore della Commissione nel non aver considerato che la TARSU prescinde dalla destinazione urbanistica dell'immobile, ma si riferisce all'attitudine dell'attività ricettivo-alberghiera di produrre rifiuti.

Determinazione della tariffa TARSU. Ritenuti fondati entrambi i motivi di ricorso, la Cassazione ribadisce che, in tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile.
Nel caso di specie, afferma la Corte, il Comune, avvalendosi di tale potere, ha previsto nel suo regolamento TARSU che la tariffa per gli immobili adibiti allo svolgimento di un'attività economica e professionale è determinata in base a tale attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Qualificazione dell'attività di B&B. Il problema, secondo la Corte, consiste piuttosto nella definizione dell'attività di B&B. Infatti, non esistendo un'unica qualificazione valida su tutto il territorio nazionale, la regolamentazione spetta alle singole Regioni. Nella fattispecie, trattandosi del Comune di Palermo, la Regione Sicilia inserisce il B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero, senza che rilevino le caratteristiche dell'organizzazione dell'attività, se gestita o meno in forma imprenditoriale. Tale equiparazione normativa dei B&B agli alberghi, non impone ai Comuni della Regione di assimilarli anche per quanto riguarda il trattamento tariffario della TARSU, restando, dunque, una loro scelta discrezionale, non vietata da alcuna norma statale e in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo.


Per tutti questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

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