Il mancato deposito nel termine di legge dell’attestazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica

Redazione scientifica
03 Marzo 2020

Il deposito in cancelleria, entro il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata. Invece, se il suddetto deposito non avvenga neanche entro l'adunanza in camera di consiglio il ricorso è improcedibile.
Lo ha ribadito l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3715/20, depositata il 14 febbraio. Nel caso di specie, pregiudiziale, in quanto attinente alla procedibilità del ricorso relativo all'opposizione di terzo all'esecuzione per un'espropriazione immobiliare, è il rilievo del mancato deposito da parte della ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

L'improcedibilità del ricorso. Dagli atti, infatti, risulta prodotta una copia del provvedimento con la relazione di notificazione, avvenuta a mezzo PEC, ma quest'ultima è priva di attestazione di conformità all'originale ricevuto in via telematica dal destinatario, con sottoscrizione autografa del legale.
Pertanto, il ricorso è improcedibile secondo quanto affermato da un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale, il deposito in cancelleria, entro il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore, di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Qualora, invece, la controparte sia rimasta solo intimata, ovvero abbia effettuato il cosiddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.
E nel caso di specie, l'attestazione di conformità all'originale della copia analogica della relazione di notifica della sentenza impugnata, avvenuta in via telematica, non risulta depositata dalla ricorrente neanche entro l'adunanza in camera di consiglio e gli intimati sono rimasti tali. Da ciò deriva l'improcedibilità del ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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