Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori

03 Marzo 2020

Nella pronuncia in commento la Corte di cassazione si è soffermata sui rapporti tra conversione del pignoramento e intervento dei creditori nell'ambito del processo esecutivo, con particolare riferimento alla questione relativa alla necessità di includere nella somma quantificata dal provvedimento di conversione anche i creditori intervenuti a seguito della presentazione dell'istanza.
Massima

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento il giudice deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del debitore e fino all'udienza in cui egli provvede sulla medesima istanza.

Il caso

Nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di conversione di cui all'art.495c.p.c. da parte del debitore esecutato e lo svolgimento dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per provvedere sulla medesima istanza, si verificava l'intervento di un creditore, il cui credito veniva incluso da parte del giudice dell'esecuzione nella determinazione delle somme dovute per la conversione. Il debitore esecutato proponeva dunque opposizione agli atti avverso tale decisione, che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale di Verbania. Avverso la predetta pronuncia il debitore esecutato presentava, dunque, ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.111,comma7,Cost.

La questione

La Corte di cassazione si è soffermata sui rapporti tra conversione del pignoramento e intervento dei creditori nell'ambito del processo esecutivo, con particolare riferimento alla questione relativa alla necessità di includere nella somma quantificata dal provvedimento di conversione anche i creditori intervenuti a seguito della presentazione dell'istanza.

Le soluzioni giuridiche

Enucleando il principio riportato nella massima, la Suprema Corte ha chiarito che nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza e fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art.495,comma3,c.p.c.

Tale conclusione, ad avviso della Corte, è coerente con il principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art.2741c.c.), ed esprime un atteggiamento di favore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quale mezzo volto a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori.

La conversione del pignoramento, inteso come strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non potrebbe non tener conto, allora, del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determina l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.

Peraltro, l'intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all'istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all'udienza fissata per provvedere su di essa, non inciderebbe ex post sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all'osservanza dell'onere di accompagnare l'istanza con il versamento di una somma pari ad un quinto (ora, dopo il d.l. n. 135/2018, conv. dalla l. n. 12/2019, un sesto) del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti.

La commisurazione dell'importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l'istanza di conversione del pignoramento va rapportata all'ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell'istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato, ai sensi dell'art.495,comma3,c.p.c.

Osservazioni

La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con il precedente orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940) e con quella parte della dottrina (Consolo-Luiso), secondo cui, ai fini della conversione del pignoramento, deve tenersi conto anche degli interventi dei creditori effettuati dopo la presentazione dell'istanza da parte del debitore esecutato. Nello stesso senso, si veda inoltre la circolare del Tribunale di Padova del 19 ottobre 2016, in https://urly.it/349as, secondo cui in caso di interventi sopravvenuti, il debitore deve provvedere all'integrazione dell'acconto versato.

Quanto, invece, agli interventi successivi al provvedimento di conversione, se ne ammette ugualmente l'ammissibilità, ma questi ultimi non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della distribuzione della somma depositata ai sensi dell'art. 495 c.p.c. e ciò neppure ove godano di un diritto di prelazione (Satta; Tarzia), a meno che uno dei creditori inseriti nel computo della conversione sia stato successivamente escluso a seguito di contestazione del debitore (Consolo-Luiso; Picardi).

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale ultima soluzione dovrebbe valere anche per i creditori intervenuti dopo la presentazione della domanda di conversione e prima dell'emanazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione: e ciò perché tale intervento potrebbe alterare il calcolo fatto dal debitore al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che costui, se non riuscisse a pagare la maggior somma venutasi a determinare a seguito dell'intervento, potrebbe perdere l'acconto versato, subendo così un ingiustificato pregiudizio. Tale principio non dovrebbe tuttavia valere per i creditori privilegiati muniti di titolo esecutivo, atteso che questi, pur essendo intervenuti successivamente, potrebbero chiedere la vendita delle cose pignorate finché non venga emanata l'ordinanza di liberazione dal pignoramento delle cose medesime (Bonsignori).

A tale proposito si veda anche la soluzione di compromesso – che, tuttavia, non appare confermata dal dato normativo – adottata da Trib. Padova, 12 marzo 2004, in Giur. merito, 2004, 2233, secondo la quale, in caso di intervento di creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti dopo l'istanza di conversione, il debitore deve comunicare se intende riavere le somme versate per la conversione. In senso conforme nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. L'Aquila, 10 giugno 2002, in Riv. es. forz., 2003, 593, secondo cui l'intervento è tempestivo anche dopo l'istanza di conversione fino al momento in cui non si determina il passaggio dal pignoramento dei beni al denaro versato.

Guida all'approfondimento
  • Bonsignori, Pignoramento, in Novissimo Dig. it., App., V, Torino, 1984, 952;
  • Consolo-Luiso, Codice di procedura civile commentato, II, Milano, 2007, 3670;
  • Picardi (a cura di), Codice di procedura civile, II, Milano, 2014, 2417;
  • Satta, L'esecuzione forzata, in Trattato di diritto civile, a cura di Vassalli, Torino, 1952, 89;
  • Tarzia, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc., 1976, 433 ss.

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