È ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se il fascicolo di causa non è visibile

03 Marzo 2020

L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è ammissibile quando l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, entro il termine di 40 giorni, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, per fatto a sé non imputabile.

Il caso. La vicenda risale all'anno 2010, allorquando il Giudice di Pace di Strambino, su istanza di una impresa edile, emetteva il decreto ingiuntivo n. 70/2010: il debitore formulava opposizione e, nonostante l'eccezione pregiudiziale di tardività formulata dalla ditta, il decreto veniva revocato.
In sede di appello, tuttavia, il Tribunale di Ivrea ribaltava la decisione e dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, in accoglimento dell'eccezione di tardività. Il Giudice, infatti, riteneva irrilevante la difesa del debitore, che aveva eccepito di non aver potuto formulare opposizione nel termine di 40 giorni, poiché il fascicolo di causa risultava erroneamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate, così che i relativi documenti non erano stati disponibili per la consultazione. Secondo il Tribunale, trattandosi di documentazione già trasmessa alla parte, in sede stragiudiziale, essa era da considerare già conosciuta, pertanto, non poteva trovare applicazione l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. che, peraltro, neppure era stato invocato dall'opponente.

Il ricorso. Avverso detta pronuncia il debitore ha interposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.

La S.C. ha accolto il primo, volto a denunciare la nullità della sentenza e del procedimento e l'errata applicazione dell'art. 650 c.p.c., sul rilievo che alla pregressa richiesta di pagamento inviata in sede stragiudiziale, insieme con la fattura ed i documenti bancari posti, successivamente, anche a fondamento del ricorso monitorio, non poteva essere riconosciuta alcuna valenza.
La Corte ha rilevato che l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non è legata al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, quanto alla circostanza che l'ingiunto non sia stato posto in grado di proporre un'opposizione tempestiva.
Nel caso di specie, risultava pacifica l'erronea trasmissione del fascicolo all'Agenzia delle Entrate, dalla quale era stato restituito solo dopo la scadenza del termine ordinario per la proposizione dell'opposizione: la mera notificazione del decreto ingiuntivo non consentiva al debitore il pieno esercizio del diritto alla difesa, in mancanza della prova scritta posta a fondamento dell'ingiunzione.
Tale particolare evento configurava, certamente, un'ipotesi di caso fortuito, ricollegabile all'attività di terzi, non prevedibile e non riconducibile all'opponente, così come previsto dall'art. 650 c.p.c.
In conseguenza, i Giudici Supremi hanno accolto il ricorso e rinviato al Tribunale di Ivrea per l'applicazione del pieno ed effettivo diritto di difesa dell'ingiunto, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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