Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC con pdf frutto di scansione è ammissibile
10 Marzo 2020
Massima
È ammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata allegato al messaggio in formato “pdf” (ovvero Portable Document Format), creato mediante la scansione della copia cartacea e non in formato pdf “nativo”, cioè salvato in formato pdf con un programma di videoscrittura. La costituzione in giudizio dell'intimato sana infatti ogni ipotetico vizio del procedimento, in quanto «la conoscibilità dell'atto rappresenta l'unico parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo». Il caso
La vicenda trae origine da un'intimazione di licenza per finita locazione seguita dall'instaurazione del giudizio di opposizione che si concludeva con l'accoglimento della domanda attorea. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello. La Corte d'appello, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio, riteneva nulla la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, per cui rimetteva la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Avverso la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per cassazione per diversi motivi. In via preliminare, la Corte ha esaminato le eccezioni di inammissibilità del ricorso ed in particolare quella relativa all'inammissibilità derivante dalla notifica a mezzo pec di un allegato contenente il ricorso in formato pdf conseguente alla scansione della copia cartacea del ricorso. La questione
Ci si chiede se il ricorso notificato a mezzo PEC come pdf conseguente alla scansione di una copia cartacea del predetto ricorso sia inammissibile oppure possa essere ritenuto ammissibile, nonostante le norme tecniche prevedano che il ricorso per essere notificato a mezzo pec debba essere allegato come pdf nativo e non frutto di scansione. Le soluzioni giuridiche
La Terza sezione della Cassazione, con la sentenza in commento, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva notificato il ricorso telematicamente allegando alla pec un file pdf frutto della scansione della copia cartacea, contravvenendo, dunque, alle regole tecniche, ha affermato, come già aveva avuto modo in altre occasioni, che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio e che scopo della notificazione è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il “copia e incolla”, sicché la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo. Osservazioni
La sentenza in esame si pone perfettamente in linea con l'orientamento assunto da tempo dalla Corte circa il mancato rispetto delle regole tecniche dettate in tema di processo civile telematico. La Corte, infatti, ha sempre cercato di salvare gli atti telematici affetti da vizi derivanti dal mancato rispetto delle regole tecniche utilizzando le norme generali in tema di nullità sancite dagli artt. 156 e ss. c.p.c. ed in particolare applicando il principio del raggiungimento dello scopo. La Corte ha più volte sostenuto che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a sé stessi che, in quanto tali, impediscono al processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (Cass. civ., 15 marzo 2018, n. 18324). L'idea che l'atto da depositare debba essere un “.pdf” nativo e non un “.pdf” immagine deriva dall'analisi delle regole tecniche del processo civile telematico. L'articolo 12, comma 1, delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 descrive, infatti, le caratteristiche che deve avere l'atto del processo in forma di documento informatico. Secondo tale disposizione, l'atto deve rispettare i seguenti requisiti: essere in formato PDF, privo di elementi attivi, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Pertanto, non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico o nativo digitale disciplinato ex art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CAD, ovvero Codice dell'Amministrazione Digitale) è quel documento che è generato attraverso un programma di videoscrittura e che è trasformato direttamente in formato “.pdf” senza scansione. Nasce digitale ed è predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC). Dal documento informatico vanno tenuti distinti la copia informatica di documento analogico, ossia cartaceo, che è quel documento informatico che si genera e si ottiene in formato “.pdf” dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo; il duplicato informatico, ex art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto; la copia informatica di documento informatico, ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, che è la copia digitale del documento nativo digitale che si estrae dal fascicolo informatico ed è un documento privo della firma digitale propria del duplicato informatico. In tema di notifiche telematiche, poi, l'art. 19-bis delle predette specifiche tecniche prevede che qualora l'avvocato voglia notificare telematicamente un documento informatico questo deve essere in formato PDF ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; per cui non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata e spedito al destinatario. Ne discende che la disposizione sembra non consentire la notificazione di un file .pdf ottenuto a seguito di scansione di immagini. Tuttavia, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, nello statuire in ordine all'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale, prescinde dal formato dell'atto notificato – .pdf nativo o .pdf derivante da scansione – e ritiene che la nullità non possa essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La Corte, infatti, sottolinea che le norme tecniche non prevedono alcuna sanzione in caso di violazione delle modalità descritte e dei requisiti previsti, per cui ritiene che non si possa applicare la sanzione dell'inammissibilità. Aggiunge che, in tali casi, ove vi è una difformità rispetto al modello legale, ovvero l'atto manca di alcuni requisiti prescritti, dovrebbero trovare applicazione le regole in materia di forma degli atti del processo e, quindi, le norme in tema di nullità degli atti processuali delineate dal codice di procedura civile. Non è rilevante, secondo i Supremi Giudici, che il messaggio di PEC contenga un file pdf nativo o un file ottenuto scansionando il ricorso cartaceo. La forma diversa da quella prescritta non incide sui requisiti indispensabili a raggiungere lo scopo dell'atto stesso. Lo scopo della notifica è quello di portare l'atto a conoscenza del destinatario e non di consentire il copia e incolla. La costituzione in giudizio dell'intimato sana ogni ipotetico vizio del procedimento, in quanto «la conoscibilità dell'atto rappresenta l'unico parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo». Appare, tuttavia, opportuno che il Legislatore intervenga per stabilire quale sia la sanzione da applicare in caso di violazione delle specifiche tecniche colmando definitivamente questo vuoto normativo. |