Ai fini IRAP non è “associato” l'avvocato che ha a disposizione una stanza in uno studio con più professionisti
12 Marzo 2020
In tema di IRAP, il professionista che si sia inserito in uno studio associato, anche se svolge un'attività distinta da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, ai fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione a detta associazione. Qualora dimostri di non essere associato, non si applica l'imposizione del tributo. Lo conferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5496/20, depositata il 28 febbraio.
La vicenda. Il ricorrente, un avvocato, propone gravame nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la CTR che, nella causa relativa all'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'A.F. all'istanza del contribuente di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2005 al 2008, per l'esercizio dell'attività di libero professionista, respingeva l'appello del contribuente stesso. In particolare, per la CTR è ininfluente che il professionista sia o meno associato, rilevando la circostanza che in tale ipotesi è legittimo presumere che il ricorrente si avvantaggi dei relativi benefici organizzativi, per far scattare così il presupposto impositivo dell'IRAP.
IRAP per l'avvocato. Sotto questo punto di vista, la CTR non ha spiegato sulla base di quali elementi fattuali abbia ritenuto associato l'avvocato ricorrente, il quale al contrario sosteneva che non lo era, ma aveva avuto a disposizione una stanza in uno studio associato. E la Suprema Corte ricorda che, in tema di assolvimento dell'onere probatorio sul requisito dell'autonoma organizzazione, il professionista, qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti una separata attività, diversa da quella svolta in forma associata, per sottrarsi all'applicazione dl tributo deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi portati dall'adesione a detta associazione.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it
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