Emergenza Coronavirus, le misure del Governo a sostegno del reddito dei lavoratori

16 Marzo 2020

Il Consiglio dei ministri ha approntato una serie di misure per la le famiglie i lavoratori e le imprese, nonché per il potenziamento del servizio sanitario, per fronteggiare l'emergenza che il Coronavirus ha causato il sistema...
Abstract

Il Consiglio dei ministri ha approntato una serie di misure per la le famiglie i lavoratori e le imprese, nonché per il potenziamento del servizio sanitario, per fronteggiare l'emergenza che il Coronavirus ha causato il sistema, in primo luogo sanitario e di conseguenza economico finanziario della nazione.

Le misure messe in campo dal governo a sostegno del reddito dei lavoratori e a sostegno dei medesimi, sono di seguito sintetizzate.

Sostegno al reddito: cassa integrazione ordinaria
I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare in forza all'impresa alla data del 23 febbraio 2020. Non è necessario essere stati assunti da almeno 90 giorni. I datori di lavoro possono presentare la domanda senza osservare le norme di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148 del 2015 accelerando i termini del procedimento di cui all' art. 15, comma 2, nonché dall'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. E' comunque prevista l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, da svolgere anche in via telematica. Termini della domanda: La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148 del 2015. Il periodo di cassa integrazione determinato dalle emergenza virus non sarà conteggiato nel calcolo dei limiti di utilizzo della cassa integrazione. l trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS; sono neutralizzati i periodi concessi ai fini delle successive richieste. Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
(Segue): Cassa integrazione in deroga
Le regioni e le province autonome possono riconoscere al datori di lavoro di tutti i settori produttivi del privato, compreso quello agricolo, trattamenti di cassa integrazione in deroga a seguito della sospensione lavorativa per l'emergenza corona virus, per un massimo di nove settimane, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I datori di lavoro domestico sono esclusi dal trattamento. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto ai dipendenti in forza al 23 febbraio 2020. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate. La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione della Cig in deroga; l'efficacia della domanda è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti (3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020). Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
(Segue): Rafforzamento del Fondo di integrazione salariale
È rafforzato il fondo di integrazione salariale (FIS) in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa: ai datori di lavoro iscritti al Fis e che occupano mediamente più di cinque dipendenti è concesso l'assegno ordinario con la causale “emergenza Covid-19” per un massimo di nove settimane. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 1 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
(Segue): CIGO per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria
I datori di lavoro che fruiscono della cassa integrazione straordinaria potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria con la stessa causale sopra citata. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La concessione della CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso, il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è computato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Quanto ai limiti procedimentali per l'espletamento dell'esame congiunto e presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Sostegno alle famiglie: congedi parentali e voucher baby sitter
E' previsto un sostegno ai genitori-lavoratori per fronteggiare la chiusura delle scuole (ad oggi fino al 3 aprile) a causa della emergenza sanitaria. Ai lavoratori dipendenti privati con figli fino a 12 anni di età l'istituzione di un congedo straordinario di 15 giorni retribuiti al 50%; nessun limite di età per le famiglie con figli che presentano disabilità grave e accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il congedo decorre dal 5 marzo 2020 ed il periodo di 15 giorni può essere continuativo o frazionato. I periodi sopra citati sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai lavoratori suddetti durante il periodo di sospensione scolastica sono convertiti nel congedo straordinario attuale con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori affidatari. In alternativa a tale congedo le famiglie potranno scegliere il “voucher baby sitter”per un valore di 600 € accreditati di sul libretto di famiglia. Il lavoratore-operatore sanitario ha diritto ad un voucher di importo pari a 1000 €. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione del periodo scolastico, verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al congedo straordinario ovvero al bonus baby sitter sono stabilite dall'INPS che provvede al monitoraggio delle domande pervenute e, al superamento del limite di spesa (1261,1 milioni di euro per l'anno 2020) procederà al rigetto delle domande presentate. Hanno diritto a fruire del congedo straordinario di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, anche i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori affidatari. Anche per questi lavoratori beneficiari, è prevista, in alternativa al congedo straordinario la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione del periodo scolastico. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS che provvede al monitoraggio delle domande pervenute ed al superamento del limite di spesa (1261,1 milioni di euro per l'anno 2020) procederà al rigetto delle domande presentate.

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