La mancata indicazione della data di notifica del titolo non costituisce sempre causa di nullità dell'atto di precetto
16 Marzo 2020
Massima
L'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 comma 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge. Il caso
Un creditore ottiene un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Decorso il termine di 40 giorni dalla notifica al debitore senza che questi abbia proposto opposizione, il creditore ottiene l'apposizione della formula esecutiva e provvede a notificare al debitore l'atto di precetto. Avverso l'atto di precetto il debitore ingiunto propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. Nelle more, avendo il debitore adempiuto alla propria obbligazione, l'opposizione veniva rigettata per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, il giudice condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, ritenendo che se l'opposizione fosse stata esaminata nel merito sarebbe risultata fondata. Per tale motivo, il creditore opposto avverso la sentenza propone ricorso per cassazione. La questione
Ci si chiede se la mancata indicazione nell'atto di precetto della data in cui è stato notificato il titolo sia sufficiente per dichiarare la nullità del precetto oppure si debba verificare, nel caso concreto, se l'atto, nonostante la sua difformità dal modello legale, ha raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. Le soluzioni giuridiche
La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza in commento, rileva che l'iter logico seguito dalla decisione gravata non è condivisibile, in quanto incompleto. Infatti, il giudicante avrebbe dovuto indagare sul raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), atteso che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregge. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore ingiunto avverso l'atto di precetto ha permesso di ritenere che lo scopo dell'atto di precetto sia stato raggiunto, nonostante la mancata indicazione della data di notifica del titolo. Pertanto, non è possibile dichiarare la nullità dell'atto di precetto, essendosi sanata per convalidazione oggettiva. Per tali motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per la decisione di merito. Osservazioni
In merito al caso di specie si osserva che l'atto di precetto fondato su un provvedimento monitorio divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo esecutivo (art. 654, comma 2, c.p.c.), ma deve indicare l'avvenuta apposizione della formula esecutiva (art. 654, comma 2, c.p.c.) e deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art.480, comma 2, c.p.c.). La ratio di questa disciplina è da ricercarsi nell'esigenza che il debitore possa individuare in modo chiaro l'obbligazione della quale gli si chiede l'adempimento, nonché il titolo su cui si fonda. I suddetti principi sono pacifici sin dalla più risalente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 16 maggio 1968, n. 1539; Cass. civ., 13 marzo 1969, n. 843; Cass. civ., 11 novembre 1969, n. 3677; Cass. civ., 20 giugno 1972, n. 1975; Cass. civ., 23 ottobre 2014, n. 22510; Cass. civ., 28 febbraio 2018, n. 4705; Cass. civ., 30 settembre 2019, n. 24226). L'art. 480, comma 2, c.p.c. annovera tra i requisiti che l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione della data di notifica del titolo; nel caso di specie, il creditore aveva omesso di indicarla, per cui era pacifico che mancasse un elemento richiesto a pena di nullità. Tuttavia, l'iter logico seguito dalla decisione in esame appare incompleto. Infatti, il giudicante avrebbe dovuto indagare sul raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), atteso che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Per cui per poter dichiarare la nullità di un atto occorre verificare se sono presenti i requisiti formali richiesti dalla legge per la validità dell'atto, successivamente accertare se gli elementi contenuti nell'atto coincidano con quelli prescritti per legge e, nel caso in cui vi sia difformità con il modello legale, stabilire se l'atto abbia raggiunto il suo scopo. Utilizzando lo schema logico delineato, il giudice di merito avrebbe dovuto chiedersi se nonostante l'assenza della data, il precetto aveva raggiunto il suo scopo, ovvero se tale omissione poteva avere ingenerato qualche equivoco od incertezza nel debitore (ad esempio, perché esistevano altri rapporti di dare-avere tra le parti). Laddove, invece, l'omessa menzione della data non ha frustrato la ratio della norma, ossia quella di rendere edotto il debitore della pretesa creditoria e di individuare il credito per il quale si chiede l'adempimento, si deve ritenere che l'atto di precetto abbia raggiunto lo scopo. Quindi, il giudice che ha accertato la nullità in astratto del precetto deve accertare in concreto se quella nullità sia stata sanata dal fatto che non vi sia alcuna incertezza, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo. La stessa Corte ha affermato in altre occasioni che l'erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480, comma 2, c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. «Gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo» (Cass. civ.,civ., 28 luglio 1987, n. 6536). Ne discende che, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge (cfr. Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10294). Pertanto, come nel caso in esame, la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. La proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, infatti, costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. |