Scioglimento di società di persone e cancellazione senza fase liquidatoria
17 Marzo 2020
Al verificarsi di una causa di scioglimento di società di persone che non abbia beni all'attivo o rapporti giuridici pendenti, è possibile procedere alla cancellazione senza avviare la fase liquidatoria di cui agli artt. 2275 c.c.? Il dubbio, dunque, coinvolge la possibilità di omettere la fase liquidatoria nelle società di persone e coinvolge la ricognizione dello spazio di autonomia da destinare ai soci che si vogliano allontanare dal principio legale di liquidazione, nei casi in cui la situazione fattuale sia tale – per assenza di beni all'attivo e perché i rapporti appaiano tutti risolti – da fare legittimamente ipotizzare che la fase formalmente liquidatoria risulti superflua. Al quesito si ritiene di dovere dare risposta negativa, sia in considerazione degli adempimenti pubblicitari connessi alla vicenda liquidatoria sia in considerazione della natura e dei contenuti degli accordi tra soci che realizzano la liquidazione medesima.
L'art. 2275 (Liquidatori) c.c. descrive la liquidazione come un passaggio obbligatorio, da attuarsi al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, e si preoccupa di indicare la disciplina applicabile in assenza di un regime contrattualmente condiviso. Se l'accordo sociale – preventivo o successivo – non ha luogo, la liquidazione verrà affidata a liquidatori ad hoc, investiti dal compito dai soci medesimi o dal tribunale. La disposizione consente una deroga al procedimento legale di liquidazione solamente nel caso in cui una previsione in tal senso sia contenuta nell'atto costitutivo della società di persone, ovvero in una sua successiva modifica. Il mero fatto materiale rappresentato dall'assenza di beni da liquidare non può essere ritenuto idoneo a consentire agli amministratori della società di chiedere la cancellazione della società, omettendo la fase liquidatoria. Nella prassi sono due le condizioni che si verificano più frequentemente. Si osserva che spesso, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2272, comma 3, c.c., si decide di omettere la fase della liquidazione e di sciogliere anticipatamente la società: in una simile ipotesi, la liquidazione non è evitata, ma, piuttosto, si deve intendere come già effettuata e solo, in quell'occasione, ratificata. Infatti, la definizione di ogni rapporto pendente e un saldo pari a zero tra attivo e passivo difficilmente si può realizzare senza una volontà comune di tutti i soci e un'attività a tale fine indirizzata da parte degli amministratori, già – in un certo senso – individuati quali liquidatori. Diverso, ma conducente a simili esiti è pure il caso in cui la condizione descritta sia frutto dell'autonoma iniziativa degli amministratori. In una simile ipotesi, infatti, la causa di scioglimento non si è verificata, sicché lo scopo liquidatorio rimane un mero motivo, rilevante solo all'interno, non potendo assurgere a scelta condivisa dei soci. In altri termini, l'operato degli amministratori deve essere riconosciuto ex post dai soci, in modo che la successiva pubblicità all'interno del Registro delle Imprese possa garantire la conoscenza ai terzi: esso finisce per rappresentare il momento conclusivo di una procedura formale di liquidazione che è mancata solo da un punto di vista formale, ma che da un punto di vista sostanziale si è verificata. Come detto, il dato letterale è tale da fare ritenere che la procedura di liquidazione non possa essere tout court essere evitata: come illustrato supra, la deroga al procedimento legale si configura come una peculiare modalità di liquidazione del patrimonio sociale, e pertanto, il quesito si sposta sui contenuti dell'autonomia negoziale dei soci. È proprio tale accordo che consente di integrare il dettato dell'art. 2275 c.c., articolo da quale si sono prese le mosse. Concludendo, si deve affermare che non sia possibile espungere la liquidazione dal procedimento che conduce alla cancellazione della società di persone, anche laddove non vi siano beni all'attivo e laddove i rapporti giuridici pendenti siano tutti risolti. È il dato testuale dell'art. 2275 c.c. che costituisce il principale ostacolo ad una risposta positiva alla questione: tutte le ipotesi in cui, nella prassi, la fase liquidatoria sembra non essere contemplata, è in verità solamente realizzata in via preventiva, dovendosi comunque suggellare attraverso l'accordo, anche ex post, dei soci.
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