Riscossione IVA e termine di decadenza per eseguire la notifica della cartella
31 Marzo 2020
In tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Lo ribadisce l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7589/20, depositata il 30 marzo.
La vicenda. La contribuente, socia di una s.a.s., propone ricorso per cassazione nei confronti di Equitalia avverso la sentenza della CTR di reiezione dell'appello dalla stessa proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il gravame proposto per l'annullamento della cartella di pagamento IVA relativa all'anno di imposta 1996.
La notifica della cartella esattoriale. Occorre, innanzitutto, sottolineare che, nella vicenda in esame, la notificazione della cartella era stata eseguita nei confronti del curatore fallimentare nel settembre 2000, ossia in un periodo in cui non era contemplato alcun termine di decadenza. E al riguardo, va ribadito che, sulla base della disciplina dettata dal codice civile con riferimento alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni dei condebitori spiga nei loro confronti tutti gli effetti, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, esso, inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, determina sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendo ad essa di procedere alla notifica o alla sua rinnovazione anche dopo lo spirare del termine stabilito. |