Riscossione IVA e termine di decadenza per eseguire la notifica della cartella

La Redazione
31 Marzo 2020

In tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Lo ribadisce l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7589/20, depositata il 30 marzo.

La vicenda. La contribuente, socia di una s.a.s., propone ricorso per cassazione nei confronti di Equitalia avverso la sentenza della CTR di reiezione dell'appello dalla stessa proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il gravame proposto per l'annullamento della cartella di pagamento IVA relativa all'anno di imposta 1996.
Con il motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la perentorietà del termine per la notifica della cartella di pagamento.

La notifica della cartella esattoriale. Occorre, innanzitutto, sottolineare che, nella vicenda in esame, la notificazione della cartella era stata eseguita nei confronti del curatore fallimentare nel settembre 2000, ossia in un periodo in cui non era contemplato alcun termine di decadenza. E al riguardo, va ribadito che, sulla base della disciplina dettata dal codice civile con riferimento alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni dei condebitori spiga nei loro confronti tutti gli effetti, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, esso, inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, determina sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendo ad essa di procedere alla notifica o alla sua rinnovazione anche dopo lo spirare del termine stabilito.
E, nel merito, il ricorso risulta infondato per i Supremi Giudici, posto che, in tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non potendosi invocare il più breve termine quadriennale previsto dall'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, poiché il rinvio ad esso, non previsto dalla legge, determinerebbe una consumazione anticipata del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare.
Pertanto, il ricorso presentato dalla contribuente deve essere rigettato, perché correttamente la notifica era avvenuta entro il termine quinquennale di cui sopra (la dichiarazione ra avvenuta nel 1996 e la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2001: in realtà essa è stata fatta nel settembre 2000).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.