Efficacia della transazione novativa sul rapporto preesistente

31 Marzo 2020

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.

Il caso. La Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e accoglieva la domanda proposta da G.P., già titolare di incarico dirigenziale di livello generale presso il Ministero dei beni culturali, cessato anticipatamente dal servizio in forza della l. n. 145 de3l 2002, art. 3, comma 7, per il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali riconosciutigli nella transazione conclusa con il datore di lavoro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 3, comma 7 (C. cost. n. 103 del 2007).

Il diritto rivendicato dal G. non derivava, per la Corte d'appello, dal rapporto di lavoro ma dal contratto di transazione, avuto riguardo al carattere novativo della stessa. In particolare, il diritto alla rivalutazione monetaria non accedeva alle retribuzioni ma alla somma stabilita nella transazione "a titolo" ossia in luogo delle retribuzioni, non corrisposte al G. a seguito della decadenza dall'incarico dirigenziale prevista dalla l. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7 (c.d. spoil system).

Le parti, allo scopo di porre fine alla controversia instaurata dal lavoratore per il risarcimento del danno, per la illegittima decadenza dall'incarico dirigenziale, avevano sottoscritto la transazione ad integrale tacitazione dei diritti e delle questioni sollevati e vantati dal ricorrente, ragion per cui era intervenuta una vera e propria novazione del titolo da cui derivavano i diritti del G.

Inoltre, la norma che poneva il divieto di rivalutazione monetaria dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici non era inderogabile dalle parti.

Efficacia della transazione novativa sul rapporto preesistente. Per i giudici della Corte di cassazione, l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.

Ne consegue che - al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso - il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

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