La residenza ‘civilistica' non basta per salvare le agevolazioni prima casa
02 Aprile 2020
La dimora abituale – ossia la ‘residenza civilistica' – nel Comune dove è ubicato l'immobile appena acquistato non è sufficiente per usufruire legittimamente delle cosiddette agevolazioni ‘prima casa'. Ciò che conta è la residenza anagrafica. (Cassazione, ordinanza n. 7352/20, sez. Tributaria, depositata il 17 marzo 2020) .
L'Agenzia delle Entrate agisce nei suoi confronti con avvisi di liquidazione in relazione ad un atto di acquisto di un appartamento e al relativo mutuo, dopo avere revocato le agevolazioni ‘prima casa' in quanto il contribuente non ha trasferito la propria residenza nel Comune ove è collocato l'immobile. Per i giudici tributari, però, la posizione del Fisco è illegittima, poiché si è appurato che il contribuente aveva la propria residenza (e, cioè, la dimora abituale) nel Comune, e su tale ‘residenza civilistica' non poteva prevalere la residenza anagrafica che il contribuente non poteva ottenere, come da comunicazione dall'Anagrafe del Comune.
A ribaltare la valutazione compiuta in primo e in secondo grado provvede la Cassazione, riconoscendo la legittimità dell'azione posta in essere dal Fisco.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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