La residenza ‘civilistica' non basta per salvare le agevolazioni prima casa

La Redazione
02 Aprile 2020

La dimora abituale – ossia la ‘residenza civilistica' – nel Comune dove è ubicato l'immobile appena acquistato non è sufficiente per usufruire legittimamente delle cosiddette agevolazioni ‘prima casa'. Censurata la visione dei giudici tributari, che avevano ritenuto sufficiente la dimora abituale del contribuente nel Comune dove è ubicato l'immobile da lui acquistato.

La dimora abituale – ossia la ‘residenza civilistica' – nel Comune dove è ubicato l'immobile appena acquistato non è sufficiente per usufruire legittimamente delle cosiddette agevolazioni ‘prima casa'.

Ciò che conta è la residenza anagrafica. (Cassazione, ordinanza n. 7352/20, sez. Tributaria, depositata il 17 marzo 2020) .

L'Agenzia delle Entrate agisce nei suoi confronti con avvisi di liquidazione in relazione ad un atto di acquisto di un appartamento e al relativo mutuo, dopo avere revocato le agevolazioni ‘prima casa' in quanto il contribuente non ha trasferito la propria residenza nel Comune ove è collocato l'immobile.

Per i giudici tributari, però, la posizione del Fisco è illegittima, poiché si è appurato che il contribuente aveva la propria residenza (e, cioè, la dimora abituale) nel Comune, e su tale ‘residenza civilistica' non poteva prevalere la residenza anagrafica che il contribuente non poteva ottenere, come da comunicazione dall'Anagrafe del Comune.

A ribaltare la valutazione compiuta in primo e in secondo grado provvede la Cassazione, riconoscendo la legittimità dell'azione posta in essere dal Fisco.


Nel contesto del ‘Palazzaccio' l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non può essere ritenuta irrilevante, ai fini della decadenza dall'agevolazione ‘prima casa', il mancato trasferimento formale della residenza presso l'immobile acquistato.
Per i Giudici di terzo grado tale osservazione è corretta, poiché la norma stabilisce che «requisito necessario per poter usufruire dell'agevolazione ‘prima casa' è che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia già la propria, o, in alternativa, che ivi si stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto». Ne deriva che «condizione indispensabile per non decadere dal beneficio fiscale è che l'acquirente, a meno che non sia già residente nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile, provveda a trasferirsi in detto Comune entro il termine, di natura perentoria, di diciotto mesi dall'acquisto».
Tirando le somme, «la prova dell'elezione ad abitazione principale è solo il trasferimento anagrafico della residenza, unico elemento dotato di certezza poiché verificabile, da parte dell'amministrazione, presso il Comune ove è sito l'immobile». E il requisito fondamentale «può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto», osservano i Giudici della Cassazione.
Legittima, quindi, in questo caso, l'azione del Fisco, anche perché, aggiungono i magistrati, va anche esclusa l'ipotesi di una causa di forza maggiore tale da ‘giustificare' il contribuente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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