Decorrenza della prescrizione e differenze retributive

La Redazione
07 Aprile 2020

In tema di decorrenza della prescrizione e crediti retributivi, il Tribunale di Napoli, scostandosi dal prevalente orientamento giurisprudenziale, ha statuito che il diritto alle differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso è prescritto costituendo detto ricorso introduttivo il primo atto in mora.

In tema di decorrenza della prescrizione e crediti retributivi, il Tribunale di Napoli, scostandosi dal prevalente orientamento giurisprudenziale, ha statuito che il diritto alle differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso è prescritto costituendo detto ricorso introduttivo il primo atto in mora.

Per il giudice di Napoli infatti non è condivisibile "la tesi secondo cui il principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza Corte cost. 10 giugno 1966 n. 63, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2955 n.2, c.c. e 2965 n. 1, c.c. "...limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro ", così che essa decorra soltanto se il rapporto di lavoro è caratterizzato da 'stabilità' (Corte cost., 12 dicembre 1972, n. 174) ritenendosi 'adeguata' la stabilità assicurata dall'art. 18, l. n. 300 del 1970, formulazione originaria (Cass., sez. un., n. 1268 del 1976).

Ed infatti le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012 - nelle fattispecie in cui, ratione temporis, siano applicabili al rapporto di lavoro - hanno soltanto delimitato la reintegra nel posto di lavoro in presenza di licenziamento illegittimo, che resta assicurata proprio nelle ipotesi più gravi di recesso datoriale esercitato dal contraente più forte che si avvalga illecitamente della sua superiorità economica".

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