Documenti presentati in appello dal Fisco non utilizzabili nella valutazione di legittimità dell'avviso di accertamento

La Redazione
08 Aprile 2020

L'avviso di accertamento fiscale, oltre all'indicazione degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

La vicenda. Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 7649/20, depositata il 2 aprile, decidendo sul ricorso proposto da una s.r.l. avverso la pronuncia della CTR Campania per violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 e 58 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente si duole per aver la CTR basato la propria decisione di accoglimento dell'appello sui documenti depositati dell'Ufficio per la prima volta in tale sede.


L'Ufficio resistente ha giustificato tale produzione documentale invocando il principio di specialità di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 secondo cui la norma processuale tributaria prevale su quella civile ordinaria, dovendo dunque escludersi l'applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti.

Accertamento. Secondo la Corte il richiamo normativo non riguarda il caso in esame, posto che risulta evidente la violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 131/1986, norma secondo cui l'avviso di accertamento oltre alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Posto che l'Ufficio, in sede di emissione dell'avviso di rettifica era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 cit. non rendendo noti gli elementi concreti in base a cui era addivenuto alla contestazione, elementi forniti solo in sede di appello, la decisione della CTR risulta basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione.


La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della società.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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