Osservatorio sulla Cassazione – Marzo 2020

La Redazione
10 Aprile 2020

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Marzo.

Omesse ritenute: la soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato

Cass. Pen. – Sez. V – 16 marzo 2020, n. 9963, sent.

Nei reati di omesso versamento di ritenute, ex art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità, sicchè una condotta sotto soglia non può considerarsi lesivo del bene giuridico tutelato e l'imputato deve essere assolto con formula dell'insussistenza del fatto.

Fallimento dell'imprenditore commerciale e affitto d'azienda

Cass. Civ. – Sez. VI-1 – 16 marzo 2020, n. 7311, ord.

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto d'azienda comporta, solitamente, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto d'azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata dal giudice del merito.

Anche la fusione può integrare una condotta distrattiva, rilevante ai fini della bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9398, sent.

in tema di reati fallimentari, anche l'operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita.

Bancarotta: se i pagamenti sono stati determinati da condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso c'è lo stato di necessità

Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9395, sent.

Configura una causa di giustificazione ai sensi dell'art. 54 c.p. la condotta estorsiva, aggravata dalla modalità mafiosa, perpetrata nei confronti dell'amministratore di una società, imputato per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e dallo stesso addotta a fondamento degli esborsi privi di giustificazione e rilevanti ai fini della bancarotta.

Bancarotta documentale e mancata consegna della contabilità: serve la prova del dolo

Cass. Pen. – Sez. V – 10 marzo 2020, n, 9389, sent.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., è necessario il dolo specifico, consistente nella volontà, da parte dell'imputato, di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. Nella diversa ipotesi di fraudolenta tenuta delle medesime, è richiesto invece solo il dolo generico. Le due ipotesi previste dalla norma, devono ritenersi tra loro autonome e alternative.

Sanzioni amministrative ai sindaci di società quotate

Cass. Civ. – Sez. II – 9 marzo 2020, n. 6625, sent.

I poteri ispettivi che l'art. 151, comma 1, TUF, conferisce al collegio sindacale delle società quotate hanno natura meramente conoscitiva e non consentono ai sindaci di superare eventuali condotte dolose volte ad ostacolare il controllo sull'andamento della gestione. Tali poteri non comprendono certamente la facoltà di procedere a perquisizione, ma riconoscono un potere informativo rafforzato per mezzo del quale il collegio può richiedere agli esponenti aziendali di mettere a disposizione tutta la documentazione in loro possesso in relazione a una determinata attività gestoria, così da poter procedere ad un accertamento diretto delle informazioni ivi contenute.

In relazione agli illeciti di cui all'art. 144 TUB nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della “suità” della condotta inosservante sicchè, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 L. n. 689/1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Intermediari: sul danno da mancato controllo di Consob e Bankitalia è competente il giudice ordinario

Cass. Civ. – Sez. Unite - 5 marzo 2020, n. 6324, ord.

Sulle domande proposte dagli investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti delle banche e intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti doverosi a loro favore che non investono scelte e atti autoritativi, essendo queste autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quale espressione del principio generale del neminem laedere.

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