Alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei termini processuali durante l’emergenza Coronavirus
10 Aprile 2020
Visto il gran caos di questi giorni tra norme lacunose che si susseguono senza sosta e le varie interpretazioni che pure si susseguono, Vi chiedo specificamente: 1) La decorrenza del termine libero di 90 giorni per la costituzione del convenuto in Tribunale, il termine del convenuto di 20 giorni prima della prima udienza per proporre domande riconvenzionali e per chiamare in causa il terzo; 2) il termine per il convenuto di 20 giorni prima dell'udienza indicata in Corte di Appello per la proposizione dell'appello incidentale (o lo stesso termine di 90 giorni liberi in appello per la prima udienza indicata), sono attualmente sospesi o differiti? 3) L'attore o l'appellante dovrà provvedere a nuova notifica nel caso in cui l'udienza venga fissata con rinvio a dopo il periodo sospeso ma le attività per il convenuto (sia il termine di 90 giorni libero che quello di 20 per la costituzione con attività) risultino essere state interrotte (dal 09.03 al 11.05), s'intende, qualora il convenuto non si sia costituito spontaneamente?
Il susseguirsi di numerosi provvedimenti legislativi, ha reso necessario doversi districare in una vera e propria giungla normativa. Purtroppo, la situazione emergenziale ha portato ad una confusa e farraginosa produzione legislativa che ha gettato nel panico gli operatori nei vari campi del diritto. Pur con qualche incertezza, dovuta alla non semplice interpretazione delle norme, si deve ritenere che, per essere di una qualche efficacia, la sospensione disposta dalla normativa emergenziale debba avere carattere, quanto più possibile, generale. Su questo presupposto, tutt'altro che certo, si dovrebbero interpretare le norme che si sono avvicendate nel tempo. Tanto premesso, i quesiti che vengono posti sono molteplici; vediamo di analizzarli una alla volta.
1) Innanzitutto, se ben si comprende, viene chiesto se la decorrenza del termine libero di 90 giorni per la costituzione del convenuto in Tribunale sia sospeso o differito. Si tratta del termine previsto dall'art. 163-bis c.p.c. che richiede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (150 se la notificazione viene fatta all'estero). Sicuramente, tale termine dovrà essere conteggiato tenendo presente la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale e quindi il termine sarà, ex lege, differito; così se la notificazione sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di sospensione, il termine dei 90 giorni sarà conteggiato fino all'inizio delle sospensione ed andrà aggiunto il residuo termine da conteggiarsi dalla scadenza della sospensione detta; qualora, poi, la notificazione sia avvenuta nel periodo di sospensione, va da sé che il termine andrà conteggiato a partire dalla cessazione della sospensione disposta per legge. Di conseguenza, anche l'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, andrà spostata, d'ufficio, nel rispetto del detto termine dei 90 giorni. Infatti, sono sospesi sia i termini processuali che la celebrazione delle udienze, le quali ultime, essendosi già incardinato il giudizio con l'iscrizione a ruolo della causa, ritengo che dovranno essere spostate d'ufficio, come nella prassi accade.
2) Viene poi chiesto se il termine a disposizione del convenuto, di 20 giorni prima della prima udienza innanzi al Tribunale, per proporre domande riconvenzionali e per chiamare in causa il terzo sia sospeso o differito. Anche questo termine si dovrà intendere sospeso. Trattandosi di termine “a ritroso” la normativa prevede che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Così, qualora il termine a ritroso ricada nel periodo di sospensione, anche se l'udienza di comparizione ricada al di fuori del termine di sospensione, andrà comunque differita, sempre d'ufficio (stante quanto osservato nel punto precedente) facendo sì che il termine dei 20 giorni, a ritroso, non ricada nel periodo di sospensione. Ovviamente, il calcolo andrà effettuato anche tenendo presente quanto indicato al punto 1.
3) Ancora, è richiesto se il termine previsto per l'appellato, di 20 giorni prima dell'udienza indicata in Corte d'appello, per la proposizione dell'appello incidentale sia sospeso o differito. Per quanto detto sopra, anche questo termine sarà sospeso. Il caso è analogo a quanto richiesto al precedente punto 2, di conseguenza varranno le considerazioni ivi svolte.
4) Viene anche richiesto se lo stesso termine di 90 giorni liberi in appello per la prima udienza indicata sia sospeso o differito. Anche questo termine dovrà considerarsi sospeso e varranno le considerazioni esposte al precedente punto 1, trattandosi di situazione analoga.
5) Viene, infine, richiesto se l'attore (o l'appellante) debba provvedere a nuova notifica nel caso in cui l'udienza venga fissata, con rinvio, dopo il periodo di sospensione ma le attività per il chiamato (sia il termine libero di 90 giorni che quello di 20 giorni per la costituzione con attività) risultino essere state interrotte (dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020, in virtù del recentissimo d.l. n. 23/2020, pubblicato in data 8.4.2020 che ha esteso il termine di sospensione), qualora il chiamato non si sia costituito spontaneamente. In altre parole, se ben si interpreta il quesito, il caso è quello in cui, in sede di primo grado o di appello, sia il termine per il chiamato a comparire, di 90 giorni, che il termine, a ritroso, di 20 giorni dall'udienza di comparizione per proporre domande riconvenzionali o chiamata di terzo (in primo grado) o appello incidentale (in sede di appello), ricadano nel periodo di sospensione emergenziale. In questo caso, ove il chiamato non si sia costituito, pur essendo ancora in termini, ci si chiede, se il provvedimento di differimento della prima udienza, visto nei punti che precedono, si debba notificare al convenuto o all'appellato (è bene precisare, anche se pare ovvio, che, nel caso esposto, non si versa in un'ipotesi di contumacia, situazione del tutto differente dal caso che qui ci occupa). In questo caso ritengo che il provvedimento giudiziale di differimento della prima udienza (in Tribunale o in Appello) andrà notificato al chiamato (convenuto o appellato che sia). Infatti, prima della costituzione del convenuto (o dell'appellato) questi non è “presente” nel processo e, pertanto, non si potrà presumere la conoscenza del provvedimento giudiziale di differimento di udienza in capo a quest'ultimo. Nemmeno potrà esservi una qualche forma di comunicazione da parte della cancelleria che presuppone, appunto, la costituzione del chiamato e la sua “presenza” all'interno del processo. Ritengo, inoltre, che, in questo caso, lo stesso provvedimento del giudice, nel caso in cui il convenuto (o l'appellato) non si sia ancora costituito (essendo in termini) dovrà determinare anche un termine per la notifica dello stesso al convenuto (o all'appellato). Qualora ciò non disponga, sarà cura dell'attore (o dell'appellante) effettuare la notificazione nel rispetto dei termini processuali in questione, come differiti. A questa soluzione si perviene anche, a contrario, sulla base dell'art. 168-bis, commi 4 e 5 c.p.c. A tal proposito, infatti, il disposto dell'art. 168-bis, comma 5 c.p.c. prevede il differimento della prima udienza, dettato da esigenze (che la norma non specifica) dell'ufficio del giudicante, ma lo stesso comma dispone la comunicazione di cancelleria solo per le parti costituite e non per il chiamato non ancora costituito, seppure in termini. Il comma 4 dell'art. 168-bis c.p.c., poi, per il rinvio della prima udienza, non prevede alcuna notificazione o comunicazione alle parti, in generale, e ancor di meno al chiamato non ancora costituito ma in termini, ma si riferisce ad ipotesi diversa e non applicabile al caso di specie, essendo dettato per esigenze materiali, ove il giudice non tenga udienza nel giorno indicato in atto di citazione (o appello). |