Regole per le ipotesi di riduzione della retribuzione

15 Aprile 2020

L'art. 2103 c.c. detta regole stringenti per le ipotesi di riduzione della retribuzione, prevedendo che la stessa non muti, neppure in caso di passaggio a mansioni inferiori.Né assume rilievo che la riduzione della retribuzione sia stata concordata tra le parti...

L'art. 2103 c.c. detta regole stringenti per le ipotesi di riduzione della retribuzione, prevedendo che la stessa non muti, neppure in caso di passaggio a mansioni inferiori.

Né assume rilievo che la riduzione della retribuzione sia stata concordata tra le parti: il sesto comma dell'art. 2103 c.c. stabilisce, infatti, che un tale accordo debba essere concluso in “sede protetta”: si tratta di norma dettata a tutela del lavoratore, a cui questi non può rinunciare, pena la invalidità dell'accordo. In altre parole, la formazione dell'accordo deve avvenire nell'ambito di contesti in cui la volontà negoziale del lavoratore si presuma tutelata da illegittime pressioni da parte del datore di lavoro. In particolare, l'accordo deve essere posto in essere di fronte alle commissioni di certificazione, ovvero nelle sedi enunciate dall'art. 2113, comma 4, c.c., cioè durante il tentativo di conciliazione provocato dal giudice ai sensi dell'art. 185 c.p.c., di quello svolto di fronte alla commissione di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.; di quello condotto nell'ambito di un arbitrato o conciliazione regolati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c.; di quello regolato dall'art. 412-quater c.p.c.

L'inosservanza delle regole dettate a tutela del lavoratore, come tali inderogabili dalla volontà delle parti, comportano l'invalidità dell'accordo.

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