Soppressione del posto di lavoro e mansioni prevalenti
15 Aprile 2020
È legittimo il licenziamento per g.m.o. qualora la soppressione del posto di lavoro non abbia interessato tutte le mansioni svolte dal dipendente?
In ipotesi di licenziamento per g.m.o., la sola soppressione obbiettivamente accertabile della posizione del lavoratore non comporta, sic et simpliciter, la legittimità del recesso datoriale. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare l'insindacabilità delle scelte del datore il quale, pertanto, per perseguire i propri fini di carattere economico-organizzativo, potrà decidere di redistribuire le mansioni riconducibili alla posizione di lavoro soppressa.
Tuttavia non può prescindersi dall'accertare, nel singolo caso, quale fosse la prestazione c.d. prevalente, ossia assorbente in via principale le energie lavorative del licenziato. Laddove la soppressione, e la conseguente redistribuzione, non abbiano interessato anche le mansioni prevalenti svolte dal lavoratore, il recesso datoriale risulterebbe de facto ingiustificato, con diritto al riconoscimento della tutela risarcitoria.
Cfr.: Cass., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6438. |