Procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, litisconsorzio e spese processuali

Redazione scientifica
22 Aprile 2020

Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, in quanto sostitutivo della volontà assembleare e attivabile anche su iniziativa del singolo condomino. Esso non ammette la partecipazione del Condominio o di altri condomini.

Il caso. La Corte d'Appello di Salerno respingeva il reclamo avverso il provvedimento di prime cure con cui era stata rigettata la domanda dell'appellante di revoca giudiziale del convenuto dall'incarico di amministratore di condominio a causa della mancata esibizione della documentazione richiesta.
Avverso tale pronuncia, che condannava peraltro il soccombente a rimborsare le spese processuali a tutte le controparti, compresi gli altri condomini intervenuti adesivamente rispetto alla posizione dell'amministratore, è stato proposto ricorso in Cassazione.

Litisconsorzio e spese processuali. Il Collegio osserva come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio rivesta carattere eccezionale ed urgente, in quanto sostitutivo della volontà assembleare e attivabile anche su iniziativa del singolo condomino. Essendo un procedimento ispirato alla rapida ed efficace tutela di una corretta gestione condominiale, esso non ammette la partecipazione del Condominio o di altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è infatti il solo amministratore, restando escluso il litisconsorzio degli altri condomini.
Quanto alle spese, il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento previsto dall'art. 91 c.p.c., i cui effetti devono esaurirsi nel rapporto tra condomino istante e amministratore.
Nel caso di specie, erroneamente la Corte territoriale ha ammesso l'intervento degli altri condomini. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere negata la ripetizione delle spese processuali da questi ultimi sostenute. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate a favore dei singoli condomini intervenuti.

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