La “riassunzione” della fase di merito nel processo esecutivo
23 Aprile 2020
La titolare di un immobile ceduto in locazione commerciale otteneva un'ordinanza ex art. 700 c.p.c. di rilascio del medesimo dal Tribunale di Brindisi. Il conduttore proponeva reclamo. Il locatore metteva comunque in esecuzione l'ordinanza e notificava precetto e poi preavviso di rilascio a mezzo ufficiale giudiziario. Il conduttore proponeva appello (rectius: opposizione) al precetto ed all'esecuzione con istanza di sospensione. La sospensione veniva concessa inaudita altera parte. Frattanto, il Collegio revocava l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. Il Tribunale, in veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione, rilevato che era venuto (meno) il titolo esecutivo e «che comunque sia divenuta superflua la decisione sulla conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, essendo questo stato revocato dalla citata ordinanza del Tribunale, PMQ, dichiara non luogo a procedere sulla domanda di sospensione. Assegna termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata. Spese al definitivo». Le domande sono: chi è la parte interessata? (la vittoriosa?); senza giudizio di merito, si caduca il provvedimento del GE predetto? 3) oppure serve solo alle spese delle vari fasi?
Dal quesito, che riporta una fattispecie abbastanza complessa, sembra di capire che il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta avverso la fase esecutiva instaurata sulla base del provvedimento ex art. 700 c.p.c., abbia rilevato che, nelle more, fosse stata revocata l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. medesimo in quanto “impropria” per la fattispecie in commento. A questo punto, venuto meno il titolo sul quale si fondava l'esecuzione (il provvedimento ex art. 700 c.p.c.), il giudice dell'opposizione all'esecuzione, avrebbe dichiarato il non luogo a procedere sulla domanda di sospensione (si ritiene dell'esecuzione) già concessa inaudita altera parte, non essendoci più il titolo posto alla base della esecuzione stessa. Tuttavia, si ritiene che il provvedimento di non luogo a procedere, emesso dal giudice dell'esecuzione, non sia del tutto corretto. Infatti, il processo esecutivo ha una sua autonomia e, qualora non venga sospeso, è destinato a proseguire in attesa della futura decisione sul merito che, eventualmente, ne sancisca l'estinzione. Vero è che il creditore procedente che insistesse nell'esecuzione, pur in mancanza di un valido titolo esecutivo, si esporrebbe a pesanti conseguenze, ma ciò non toglie la situazione di pericolo cui si troverebbe comunque esposto il debitore esecutato. Bene avrebbe fatto, allora, il giudice dell'esecuzione, a confermare la sospensione del processo esecutivo in contraddittorio tra le parti, proprio in ragione della caducazione del titolo esecutivo stesso, fissando, al contempo, il termine per la “riassunzione” nel merito dell'opposizione all'esecuzione. In questa situazione, quindi, la decisione di non luogo a procedere sulla sospensione già disposta inaudita altera parte, provocherà la caducazione della sospensione stessa precedentemente concessa; di conseguenza non si renderà più applicabile il disposto dell'art. 624, comma 3, c.p.c. che prevede l'estinzione dell'esecuzione nel caso di inerzia del creditore procedente avverso il provvedimento di sospensione, provvedimento da considerarsi, si ripete, caducato. A questo punto, con riferimento al procedimento di opposizione, che si presume essere opposizione all'esecuzione (riferita sia al titolo che al precetto), l'interessato alla prosecuzione della fase di merito sarà l'opponente (e quindi la parte che ha ottenuto la sospensione inaudita altera parte), sicuramente per la decisione sulle spese, ma anche e soprattutto per la decisione nel merito che dovrà sancire l'estinzione del procedimento esecutivo per difetto del titolo (ove il giudice dell'esecuzione ha dichiarato unicamente il non luogo a procedere sull'istanza di sospensione già concessa inaudita altera parte e che, per tale motivo, si deve ritenere caducata, trattandosi di provvedimento urgente che deve trovare, poi, la sua definizione nel contraddittorio delle parti). In altre parole, il provvedimento di non luogo a procedere, sostanzialmente, “suggerisce” l'estinzione del procedimento esecutivo, ma provoca anche la caducazione del provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte, non confermato in contraddittorio tra le parti. Quindi, l'autonomia del procedimento esecutivo impone che sia coltivata anche la fase di merito dell'opposizione al fine di vedere sancita l'estinzione della procedura esecutiva, derivante dalla revoca del provvedimento ex art. 700 c.p.c., che solo il giudice del merito potrà stabilire. L'interesse dell'opponente, allora, consisterà nel proseguire il giudizio di merito, oltre che per le spese, anche per la decisione sull'estinzione della procedura esecutiva, essendo venuto meno il titolo esecutivo sul quale si basava l'esecuzione stessa, onde evitare che l'autonomia del processo esecutivo prenda il sopravvento, dovendo, poi, agire per il recupero di somme o beni, magari, indebitamente appresi dal procedente.
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