Tentata iscrizione a ruolo telematica nonostante il preavviso del blocco dei servizi: ricorso improcedibile

Redazione scientifica
29 Aprile 2020

L'istituto della rimessione in termini, che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 8217/20 depositata il 27 aprile.

Il caso. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla madre avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il gravame contro la sentenza del Tribunale per i minorenni con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del figlio. Stante la necessità confermata dalla Suprema Corte di procedere ad un ulteriore accertamento della possibilità di recupero delle capacità genitoriali, il giudizio veniva riassunto presso la Corte territoriale, la quale lo dichiarava improcedibile per mancata costituzione della ricorrente nei termini di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c..

Imputabilità della decadenza. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto contro del suo tentativo di iscrizione a ruolo telematica, non andato a buon fine a causa del blocco telematico del servizio, e del fatto che ciò l'ha indotta all'iscrizione a ruolo cartacea, tuttavia non immediatamente successiva alla comunicazione del blocco del servizio telematico da parte dell'ordine degli avvocati a causa di un malore del suo difensore.
Secondo la Corte di Cassazione, i Giudici territoriali hanno fatto buon governo degli artt. 152 e 153 c.p.c. e della consolidata giurisprudenza secondo cui «l'istituto della rimessione in termini, che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà».
Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente escluso tale possibilità, in quanto, tenuto conto del preavviso del disservizio delle procedure telematiche tempestivamente comunicato, la ricorrente avrebbe dovuto procedere fin da subito con l'iscrizione a ruolo cartacea. Pertanto, la Cassazione ritiene che l'inosservanza del termine in questione non sia derivata da un fattore estraneo ed imprevedibile, bensì dalla libera scelta del difensore della ricorrente, e decide così per il rigetto del ricorso.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.