Società semplice, acquisto immobili e bonus prima casa
05 Maggio 2020
Una società semplice acquista un immobile per adibirlo ad abitazione dei propri soci: può usufruire delle agevolazioni sulla prima casa?
Va osservato che la ratio delle agevolazioni “prima casa” è quella di incentivare i cittadini all'acquisto della casa di proprietà. L'art. 1, nota II bis, della tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986 (norma agevolativa) prevede dei benefici in tal senso, riservandoli esclusivamente alle persone fisiche. Detta interpretazione emerge dalla lettura della norma citata, che fa riferimento a concetti, quali “residenza”, titolarità in comunione con il coniuge ed uso abitativo che per loro natura non possono essere riferiti ad enti o a società, ivi comprese le società semplici, soprattutto in conseguenza del carattere eccezionale delle agevolazioni tributarie, che, proprio perché derogatorie al regime ordinario di tassazione, sono soggette a interpretazione restrittiva. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (CTP Milano, sentenza n. 335/2011) che ha disconosciuto il diritto all'agevolazione “prima casa” ad una società semplice ove il rappresentante legale della società cessionaria ha chiesto di essere ammesso ai benefici agevolativi, in quanto l'immobile era occupato dallo stesso soggetto che ne era il detentore. Il Collegio giudicante, nella sentenza citata, ha pure affermato: “[…] del tutto irrilevanti appaiono, pertanto, le dichiarazioni … circa il possesso di tutti i requisiti cui la legge subordina la fruizione delle agevolazioni prima casa (residenza, non possidenza etc.), essendo sconosciuta all'ordinamento giuridico (e tanto più al diritto tributario) la nozione di “proprietà di fatto” elaborata dalla ricorrente, atteso che il diritto di proprietà, quando viene acquisito in modo derivativo, presuppone ai sensi dell'art. 922 c.c. l'esistenza di un valido titolo, che nel casodi specie è assente in capo alla ricorrente (quale ad esempio un negozio inter vivos o mortis causa”. Appare utile citare anche quanto affermato dalla Corte di Cassazione in seno alla recente sentenza n. 23682/2019 ove si legge: “assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, …è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma”. Deve pertanto ritenersi che una società semplice che acquisto un immobile da adibire ad abitazione dei soci non può usufruire dell'agevolazione “prima casa”.
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