Apposizione del termine al contratto di lavoro? Valida la clausola “elastica”
12 Maggio 2020
Contratti di lavoro a termine ex d.lgs. n. 368 del 2001: validi se la causale inquadra modalità, tempi e luoghi di svolgimento del lavoro.
La legittimità dell'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti è correlata all'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire e il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentono di verificare la sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
Contratti di lavoro a termine e disciplina ex d.lgs. n. 368 del 2001: le esigenze sostitutive per consentire la continuità aziendale al vaglio delle corti territoriali. Il Tribunale di Milano e la competente Corte d'Appello confermavano l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive.
L'azienda Alitalia, purtroppo nota per l'incidenza davvero importante della malattia dei propri dipendenti sull'organizzazione aziendale, utilizzava i contratti a termine per garantire la continuità del servizio, al fine di coprire le giornate di assenza per malattia dei dipendenti di base a Milano. Il ricorrente, al terzo rinnovo contrattuale e considerata la mancata successiva conferma in servizio, impugnava il contratto ottenendo la riammissione in servizio con anzianità convenzionale sin dalla prima assunzione, oltre al risarcimento del danno pari a tre mensilità.
Il motivo pregnante dell'impugnazione del lavoratore era l'asserita illegittimità del termine apposto poiché risultava formulato, a suo dire, per ragioni sostitutive prive di sufficiente specificità, non idonee ad individuare la correlazione tra l'attività del sostituto e quella del sostituito.
La specificità delle ragioni sostitutive va parametrata alle dimensioni dell'azienda. La causale sostitutiva idonea a giustificare il contratto a termine stipulato ai sensi degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 deve essere coerente alle dimensioni aziendali e alle caratteristiche del settore di riferimento, tenendo presenti sia le mansioni delle persone da sostituire che le realtà territoriali di riferimento, ovvero i luoghi dove la prestazione deve essere eseguita.
La prova delle ragioni sostitutive si costruisce col raffronto tra le mansioni delle persone sostituite e le mansioni attribuite agli assunti a termine. L'allegazione e la prova dell'esistenza delle causali sostitutive si raggiunge quando la documentazione depositata dal datore di lavoro è idonea a dimostrare che il personale assunto per ragioni sostitutive, coerentemente a quanto riferito nel contratto a termine e della sua causale, viene utilizzato proprio per coprire le assenze del personale con le mansioni individuate nel contratto a termine.
Specificità ed elasticità: i due criteri cardine per determinare la legittimità del termine. L'operatività aziendale delle grandi società impone l'adozione di criteri elastici nel determinare la legittimità delle clausole contrattuali che individuano il termine e le ragioni sostitutive. Infatti, se da un lato le micro e piccole imprese, con realtà poco strutturate e complesse, riescono a determinare con precisione le mansioni esatte e i ruoli delle persone da sostituire, le società più grandi, con strutture e organizzazioni caratterizzate da un ampio numero di dipendenti e dall'intercambiabilità degli stessi tra le posizioni lavorative, devono essere poste nelle condizioni di individuare le mansioni e le ragioni sostitutive in maniera flessibile e adeguata alla loro operatività.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |