Clausola risolutiva espressa e inadempimento del conduttore
19 Maggio 2020
Anche in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa, pertanto sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento. Nel caso di specie, non è possibile inferire che l'omesso pagamento di un singolo canone (seppure pari a sei mensilità), per ventuno giorni dalla scadenza, senza che sia stata inviata fattura da parte intimata come da prassi consolidata tra le parti, in assenza di allegazioni specifiche sul punto, abbia integrato un inadempimento “effettivo”, cioè concretamente lesivo dell'assetto degli interessi definito dalle parti con il contratto. |