Il termine breve per impugnare decorre anche in caso di mancata registrazione della sentenza notificata via PEC

Redazione scientifica
19 Maggio 2020

Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che, divenuta facoltativa la registrazione della sentenza, il termine breve per la proposizione dell'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche decorre dalla data di ricevimento dell'avviso con cui il cancelliere comunica via PEC la trasmissione della sentenza all'ufficio competente per la registrazione, facendo poi seguire il rilascio in via telematica della copia integrale della stessa.

Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito che, divenuta facoltativa la registrazione della sentenza, il termine breve per la proposizione dell'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche decorre dalla data di ricevimento dell'avviso con cui il cancelliere comunica via PEC la trasmissione della sentenza all'ufficio competente per la registrazione, facendo poi seguire il rilascio in via telematica della copia integrale della stessa.

Questo quanto chiarito con l'ordinanza n. 8845/20, depositata il 13 maggio.

In un contenzioso tra la Regione Sardegna e un privato relativo all'accertamento dell'avvenuto acquisto di un terreno, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) dichiarava inammissibile l'appello proposto dal cittadino chiarendo che, secondo la giurisprudenza consolidatasi, a causa del sopravvenuto carattere facoltativo della registrazione della sentenza, il termine breve per la proposizione dell'appello decorresse dalla data di ricevimento dell'avviso con cui il cancelliere aveva comunicato in via telematica la trasmissione della sentenza all'ufficio competente per la registrazione, facendo subito seguire il rilascio via PEC di copia integrale della stessa.
Avverso la decisione il privato cittadino propone ricorso in Cassazione lamentando che il TSAP abbia fatto decorrere il termine breve per impugnare la comunicazione telematica contenente il solo avviso di deposito della sentenza, senza dispositivo. Inoltre, il ricorrente denuncia che gli artt. 183 e 189 del r.d. n. 1775/1933 non prevedono che la comunicazione sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché la comunicazione via PEC non ha fatto venire meno la dicotomia tra comunicazione e notificazione, distinzione fatta invece dal cancelliere che aveva qualificato l'inoltro come una comunicazione. Inoltre, viene osservato anche che il mutamento giurisprudenziale del TSAP, facente decorrere il termine dalla notifica del dispositivo, è avvenuto nell'anno 2016 quando la notifica dell'avviso di deposito era avvenuta da 4 mesi ed era in corso il termine lungo per impugnare.

Le Sezioni Unite, ritenendo infondato il ricorso, osservano che il TSAP ha correttamente ricordato che la disciplina degli artt. 189 e 183 r.d. n. 1775/1933 è interpretata dalle Sezioni unite nel senso che la soppressione dell'obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza e questo perché, in ipotesi di non registrazione, la sopravvivenza dell'art. 183 renderebbe impossibile l'adempimento della formalità di notifica dalle quali fa decorre il termine breve, con la conseguenza che il rilascio di copia integrale della sentenza a seguito dell'avviso ex art. 183 deve essere inteso come idoneo a fare decorrere il termine breve di cui all'art. 189 del medesimo regio decreto.
Inoltre, il Tribunale Speciale ha giustamente rilevato che il carattere speciale della disciplina ex artt. 189 e 183 del regio decreto rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria stabilita dall'art. 133, c.2, c.p.c., per essere questa rivolta ad evitare incertezza circa gli effetti della comunicazione telematica e questo anche se il rilascio della copia integrale della sentenza avviene a mezzo PEC.
La Corte pertanto da continuità all'orientamento (Cass. n. 7607/10; n. 15144/11) secondo cui venuto meno l'obbligo di registrazione delle sentenze civili, è mutato il sistema di decorso dei termini avverso le sentenze pronunciate. Il mutamento di giurisprudenza è avvenuto nel 2010 e le statuizioni circa l'idoneità del rilascio via PEC della copia integrale della sentenza a far decorrere il termine breve per impugnare a seguito di avviso telematico (intervenute nell'anno 2016), introducono solo una variante alla giurisprudenza consolidatasi e sono state già oggetto di scrutinio da parte della Corte.
Chiarito questo il ricorso viene rigettato.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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