Nuove linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la gestione delle udienze dal 12 maggio 2020

15 Maggio 2020

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera assunta l'11 maggio 2020 dal Comitato di Presidenza aggiorna le “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”, dirette ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, già diramate il 15 aprile, adeguandole alle nuove disposizioni medio tempore intervenute con la conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cui articolo 83 è stato ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28.

Con le “Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze” dell'11 maggio 2020 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ridefinito le specifiche a cui i Presidenti delle Commissioni Tributarie si possono attenere per adottare le linee di organizzazione interna dello svolgimento delle sessioni di udienza, alla luce delle modifiche introdotte per l'articolo 83 del dl n. 18/2020, in particolare dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, con il quale il legislatore ha inteso introdurre un forte limite alla innovazione delle udienze da remoto, obbligando i giudici, nel caso di quelle pubbliche, a svolgerle con l'ordinaria presenza presso la Commissione Tributaria.

Nella parte introduttiva delle indicazioni, ad evitare che si possa intendere una generica libertà di utilizzo dei mezzi telematici di video-connessione, si specifica, opportunamente, che le udienze da remoto devono avvenire unicamente “tramite gli applicativi messi a diposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria”.


Sempre nella prima parte del testo, pur ribadendo che occorre dare attuazione alla ratio della normativa citata, che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, si raccomanda di promuovere lo svolgimento delle udienze mediante i collegamenti da remoto individuati dal comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., il quale è proprio quello che contiene l'obbligo dello svolgimento che deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Tale modalità dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 potrà essere adoperata non solo per i ricorsi dichiarati urgenti, ma anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti

Nel prosieguo le “Indicazioni” proseguono invitando i Presidenti a valutare la possibilità di:

  1. svolgere da remoto le camere di consiglio di prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali;
  1. nella “dichiarazione di urgenza” dei procedimenti tributari, contemperare l'interesse delle parti in relazione al danno specificamente rappresentato e quello della salvaguardia della salute pubblica;
  1. favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza;
  1. prevedere che si tengano con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 (trattazione scritta) le udienze camerali ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992;
  1. precisare, nell'avviso di trattazione ex art. 31 D.lgs. n. 546/1992 che, ove ricorrano situazioni che non consentano di assicurare le esigenze di tutela della salute con la presenza nell'aula di udienza, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

Anche se non chiaramente evidenziato nelle linee guida diffuse dal Consiglio di Presidenza, si deduce una generale indicazione di dare prevalenza alle pubbliche udienze ove le parti abbiano acconsentito alla trattazione scritta, con rinuncia alla partecipazione, ed a quelle in camera di consiglio, in quanto le combinate disposizioni dei decreti medio tempore intervenuti (in particolare il novello comma 12-quinquies dell'articolo 83 ricordato) consentono in queste fattispecie di svolgimento che anche i giudici ed il personale amministrativo possano partecipare all'udienza con connessione da remoto e, in questo caso, “Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.”

(Fonte: ilprocessotelematico.it)

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