La prova del mancato uso del casco, in presenza di testimonianze contrarie, non può essere fornita per presunzioni
20 Maggio 2020
Lo ha stabilito la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8814/20, depositata in cancelleria il 12 maggio.
A seguito di un sinistro mortale, le eredi del de cuius citavano in giudizio, a titolo di risarcimento dei danni, l'altro conducente e la sua compagnia di assicurazioni; gli stessi convenuti erano citati in giudizio, a titolo di rivalsa di quanto corrisposto ai familiari, anche dall'INAIL. Il Tribunale, riunite le cause, accertata l'esclusiva responsabilità nel determinismo causale dell'evento, condannava i convenuti, in solido, a risarcire i congiunti della vittima e l'INAIL. La Corte d'Appello, ravvisato il concorso di colpa, perché la vittima non indossava il casco, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dalla compagnia di assicurazioni, riduceva del 25% il danno. Avverso tale sentenza, le eredi della vittima proponevano ricorso per Cassazione; l'INAIL proponeva ricorso incidentale, mentre la compagnia resisteva con distinti controricorsi.
La Corte, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936 e Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242), ha esaminato congiuntamente le censure di più agevole soluzione, tra loro connesse e suscettibili di assicurare la definizione del giudizio. Le ricorrenti principali: - con il III motivo, denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., stante il fatto che la sentenza avrebbe accertato il mancato uso del casco sulla base di presunzioni semplici (il mancato ritrovamento del casco; il rinvenimento di un berretto e il genere di lesione subito dalla vittima) in contrasto con le deposizioni testimoniali dei testi che avevano riferito che il motociclista indossava il casco; - con il V motivo, lamentano la violazione degli artt. 116 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 11 c. 6 Cost., per motivazione mancante o apparente in relazione all'illustrazione delle ragioni per le quali le prove orali sarebbe state ritenute recessive rispetto agli argomenti presuntivi.
La Sezione procede, innanzitutto, alla ricognizione dei caratteri individuatori della presunzione richiesta dall'art. 2729 c.c.. La “precisione” si riferisce al fatto noto che - quale punto di partenza - deve risultare ben determinato nella sua realtà storica, che non ammette la praesumptio de praesumpto (c.d. doppia presunzione); la “gravità” concerne il grado di probabilità di inferenza del fatto ignoto da quello noto; la “concordanza” richiede che la dimostrazione della sussistenza del fatto non cògnito costituisca la risultante di una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti. Sulla base di queste premesse, la Corte territoriale ha erroneamente impostato il procedimento logico-deduttivo circa il mancato uso del casco, su fatti privi del carattere di precisione e certezza. Ma, prosegue il Collegio, la circostanza dirimente del vizio di legittimità, si rinviene dalla circostanza che i fatti cui la sentenza conferisce rilievo si pongono in netto contrasto con il contenuto della deposizione dei testimoni oculari che, in quanto prova diretta, travolge in toto il carattere della precisione indiziaria. Per superare tale impasse giuridico, e privilegiare le presunzioni semplici, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto espungere dal materiale probatorio le testimonianze dichiarandole, previa illustrazione delle ragioni, inattendibili.
In conclusione, il Supremo Consesso ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale che, nella nuova valutazione ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere - ai sensi dell'art. 2729 c.c.. - dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto. Per un verso, infatti, l'esistenza di una prova diretta del fatto esclude che questo possa considerarsi “ignoto” e, quindi, che possa farsi ricorso alle prove presuntive; per altro verso, il contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste ultime dei caratteri di gravità e precisione. Pertanto, il giudice che intenda basare la ricostruzione dei fatti su presunzioni semplici deve dapprima illustrare motivatamente, ai sensi dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggior persuasività delle prime».
(FONTE: dirittoegiustizia.it)
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