Lavoratore muore: responsabile l'azienda che non gli aveva impartito istruzioni

22 Maggio 2020

Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante.

Il caso. Nel 2002 un operaio aveva perso la vita in conseguenza dello scoppio del fusto metallico in cui stava pompando olio idraulico con un compressore, anziché con una pompa manuale (il fusto era stato infatti modificato artigianalmente proprio per consentire l'impiego del compressore). Il Tribunale, nell'azione intentata dai familiari della vittima per ottenere il risarcimento, aveva accolto la domanda, ma attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella misura del 50%. Nel successivo giudizio d'appello la percentuale a carico del lavoratore è stata ridotta nella misura del 30%, sulla considerazione che la vittima era un operaio esperto, e che pertanto, aver pompato olio con un compressore in un fusto artigianalmente modificato, aveva costituito una condotta imprudente e, se tale lavorazione fosse stata imposta, il lavoratore avrebbe dovuto opporsi. La vicenda è stata quindi portata all'attenzione della Cassazione.

Quando ricorre il rischio elettivo (ovvero sussiste l'esclusiva responsabilità dal lavoratore). La Terza sezione ha accolto il ricorso promosso dai familiari della vittima, e nella motivazione dell'ordinanza ha colto l'occasione per ribadire e sintetizzare la posizione della stessa Corte relativamente al concorso di colpa del lavoratore.

Anzitutto, la vittima di un infortunio sul lavoro può addirittura ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto, ma in un solo caso: ovvero quando abbia tenuto un “contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute” (così, tra le altre, Cass. civ. sent. 10 settembre 2009 n. 19494), secondo il principio che il datore di lavoro risponde dei rischi professionali propri (vale a dire insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale (cd. rischio elettivo). Perché sussista il rischio elettivo, dunque, occorrono tre elementi concorrenti: 1) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; 2) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 3) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

A quali condizioni può ritenersi corresponsabile il lavoratore. La norma di riferimento è evidentemente l'art. 1227, comma 1, del codice civile: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, che peraltro va bilanciata, in ambito giuslavoristico, con il potere di direzione e controllo del datore di lavoro, unitamente al dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Conseguentemente, anche in ipotesi di condotta imprudente del lavoratore va escluso il concorso di colpa a carico dello stesso in tre ipotesi: a) se l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione degli ordini ricevuti dal datore di lavoro (in questo caso l'imprudenza del lavoratore degrada a mera “occasione” dell'infortunio); b) se l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza; c) se l'infortunio sia avvenuto a causa di una carenza di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. Nella vicenda portata all'attenzione della Cassazione, e secondo quanto accertato dalla Corte d'Appello, ricorrevano tutte e tre le ipotesi appena descritte, visto che il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere consegnato al lavoratore la procedura operativa scritta che imponesse l'uso della sola pompa manuale per il riempimento del fusto, né aveva dimostrato di aver impartito ai lavoratori corsi di addestramento per l'esecuzione delle operazioni di travaso dell'olio idraulico, né aveva dimostrato che l'esecuzione della manovra di modifica del fusto fosse stata una iniziativa autonoma al lavoratore. Da ultimo, la Corte Territoriale accertava che l'azienda aveva omesso i necessari e doverosi controlli continuativi, volti a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle attrezzature aziendali. Pertanto spetterà ora nuovamente alla Corte d'Appello decidere la questione, facendo applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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