Udienza civile da remoto, ma con il giudice in tribunale: la questione alla Consulta
25 Maggio 2020
Per il Tribunale – ed è difficile dargli torto – la norma che impone la presenza in ufficio per celebrare l'udienza non ha alcun senso perché impone soltanto al giudice civile di doversi recare in Tribunale per utilizzare Microsoft Teams quando questo potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso e più sicuro rispetto all'ufficio giudiziario senza far correre al giudice il rischio di contagiare ed essere contagiato.
La norma contestata. La norma contestata è rappresentata dall'art.83, comma 7, lett. f) d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 così come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. c), d.l. n. 28/2020 nella parte in cui ha imposto la presenza fisica del giudice civile in tribunale quando deve essere celebrata l'udienza da remoto: per il giudice, come vedremo, questa norma contrasta con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost.
I profili di irragionevolezza. Ebbene, secondo il Tribunale un primo profilo di illegittimità risiede nella constatazione che la norma contiene «un obbligo attualmente sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare il giudice civile non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario) così generando una evidente disparità di trattamento di situazioni simili. Neppure il Giudice Costituzionale ha ritenuto di imporsi la presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico per trattare i procedimenti».
La rilevanza della questione. Infine, il giudice è consapevole che, essendo la norma “a tempo” (e, cioè, valida sino al 31 luglio 2020) la sentenza della Corte costituzionale potrebbe arrivare quando la norma non sarà più vigente. Tuttavia, proprio a tal proposito, il Tribunale, per così dire, “suggerisce” alla Corte di trattare la questione in via d'urgenza: «nulla impedirebbe alla Corte costituzionale ritenutane l'urgenza di trattare la questione in data anteriore al 31 luglio 2020 poiché gli artt. 25 e 26 della l. n. 87/1953 consentirebbero di adottare una decisione in poco più di quaranta giorni».
Rito dell'emergenza. Quest'ultimo passaggio argomentativo del giudice consente di riprendere uno spunto che dovrebbe essere valorizzato dal legislatore: onde evitare che, in caso di nuova emergenza epidemiologica, il sistema giustizia sia sospeso occorre pensare di avere a disposizione “pronto all'uso” un rito dell'emergenza che preveda la possibilità di udienze da remoto senza che giudici, avvocati e consulenti debbano muoversi dalle loro abitazioni. Ed infatti, soltanto l'implementazione della telematica eviterà l'esigenza di una nuova sospensione (oltre a rendere efficiente il processo civile se soltanto il legislatore decidesse di utilizzare anche a regime l'udienza da remoto peraltro preferibile – e di molto – alla trattazione scritta dal momento che mantiene un contatto simultaneo tra tutti gli attori).
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |