Risarcimento danni per diffamazione: sussiste rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e civile?

Redazione scientifica
26 Maggio 2020

Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c.. Infatti, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma…

… occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 9066/20 depositata il 18 maggio.

Attivato il giudizio nei confronti della banca per il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una lettera diffamatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio, l'attore propone ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale. La sospensione del procedimento civile si era resa necessaria, a parere del Tribunale, a causa dell'identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i procedimenti, ossia quello civile nei confronti della banca e quello penale nei confronti dell'autore materiale della lettera.

Secondo la Cassazione il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto i due giudizi non si svolgono nei confronti degli stessi soggetti. Inoltre, prosegue la Corte, la sospensione non è giustificata neppure dal fatto che i due procedimenti abbiano ad oggetto gli stessi fatti, ma occorrerebbe che presupposto per l'accoglimento della domanda in sede civile fosse l'accertamento della sussistenza del reato in sede penale.
A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che «non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale».
Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e decide per la caducazione del provvedimento di sospensione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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