Tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro per i riders

01 Giugno 2020

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con correlativi obblighi a carico del datore di lavoro, il giudice ha osservato che questi ultimi non possano essere assolti mediante il mero invio ai riders delle varie informative circa le regole da comportamento da seguire in conformità con le linee guida previste dal protocollo concordato...

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con correlativi obblighi a carico del datore di lavoro, il giudice ha osservato che questi ultimi non possano essere assolti mediante il mero invio ai riders delle varie informative circa le regole da comportamento da seguire in conformità con le linee guida previste dal protocollo concordato, in quanto in essi è da ricomprendere anche l'obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti di protezione individuale (quali la mascherina protettiva, i guanti monouso ed i gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) atti a prevenire il rischio da contagio nell'ambito della attuale e notoria emergenza epidemiologica da Covid-19, strumenti di protezione individuale il cui utilizzo è stato raccomandato dal d.P.C.m. 11 marzo 2020 nell'ambito dello svolgimento delle attività produttive e professionali e che quindi lo deve essere, a maggior ragione, per quelle attività che si attuano attraverso il contatto con il pubblico.

Cfr. Sicurezza dei luoghi di lavoro e dispositivi di protezione per i riders, Tribbunale Bologna, sez. lav., 14 aprile 2020, n. 2529 e Rider al tempo del Coronavirus: il Tribunale di Firenze ordina d'urgenza all'azienda di fornire i DPI, Tribunale Firenze, sez. lav., 1° aprile 2020.

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