Sì a sanzione disciplinare differente per la medesima condotta se la giustificazione è idonea
08 Giugno 2020
Entro quali limiti due lavoratori possono essere destinatari di sanzioni disciplinari differenti (conservativa/espulsiva) per la medesima condotta?
È necessario innanzitutto precisare che solo ove in via negoziale ad un determinato comportamento sia collegata una sanzione conservativa il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore (art. 12, l. n. 604 del 1966).
La previsione negoziale è ovviamente vincolante anche per il datore, sicché l'eventuale licenziamento,in violazione del contratto, dovrà ritenersi illegittimo. Fatte tali premesse, qualora la condotta del dipendente non sia stata oggetto di una espressa previsione negoziale, la giurisprudenza ha evidenziato come l'astratta inesistenza di un obbligo datoriale di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo, non esclude che il licenziamento non ad nutum debba essere adeguatamente e coerentemente motivato, potendosi ravvisare un'incoerenza - con conseguente illegittimità del recesso - nella circostanza che ad altri dipendenti sia stata inflitta sanzione conservativa per il medesimo illecito disciplinare, senza che siano state indicate specifiche ragioni di diversificazione tali da giustificare la sanzione espulsiva.
Qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, di regola è irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da un altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore.
Tuttavia l'identità delle situazioni riscontrate potrà essere valorizzata dal giudice nel verificare la proporzionalità della sanzione adottata, con incidenza sulla base giustificativa del licenziamento.
Cfr.: Cass., sez. lav., 7 maggio 2020, n. 8621. |